Art. 59
                          Dati territoriali

  1.   Per   dato  territoriale  si  intende  qualunque  informazione
geograficamente localizzata.
  2.  E'  istituito  il  Comitato  per  le  regole  tecniche sui dati
territoriali  delle  pubbliche  amministrazioni,  con  il  compito di
definire  le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati
territoriali, la documentazione, la fruibilita' e lo scambio dei dati
stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali in coerenza
con  le  disposizioni del sistema pubblico di connettivita' di cui al
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42.
  3.  Per  agevolare  la  pubblicita' dei dati di interesse generale,
disponibili  presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale,
regionale  e  locale,  presso  il  CNIPA  e'  istituito il Repertorio
nazionale dei dati territoriali.
  4.  Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n.  400,  con  uno  o  piu' decreti sulla proposta del Presidente del
Consiglio   dei   Ministri  o,  per  sua  delega,  del  Ministro  per
l'innovazione  e  le  tecnologie,  previa  intesa  con  la Conferenza
unificata  di  cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997,
n.  281,  sono  definite  la  composizione  e  le  modalita'  per  il
funzionamento del Comitato di cui al comma 2.
  5.  Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n.  400,  con  uno  o  piu' decreti sulla proposta del Presidente del
Consiglio   dei   Ministri  o,  per  sua  delega,  del  Ministro  per
l'innovazione  e  le  tecnologie,  sentito  il Comitato per le regole
tecniche  sui  dati  territoriali  delle pubbliche amministrazioni, e
sentita  la  Conferenza  unificata  di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo  28 luglio 1998, n. 281, sono definite le regole tecniche
per  la  definizione  del contenuto del repertorio nazionale dei dati
territoriali,  nonche'  delle  modalita'  di  prima costituzione e di
successivo   aggiornamento   dello  stesso,  per  la  formazione,  la
documentazione  e  lo  scambio  dei  dati territoriali detenuti dalle
singole  amministrazioni competenti, nonche' le regole ed i costi per
l'utilizzo  dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali
e locali e da parte dei privati.
  6.  La partecipazione al Comitato non comporta oneri ne' alcun tipo
di  spese  ivi compresi compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali
rimborsi  per  spese  di  viaggio sono a carico delle amministrazioni
direttamente interessate che vi provvedono nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio.
  7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo
di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di
cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
 
          Note all'art. 59:
              - Per  il  decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42,
          si vedano le note all'art. 10.
              - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  1, della legge
          23 agosto 1988, n. 400 si vedano le note all'art. 40.
              - Per  il  testo  dell'art.  8  del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note alle premesse.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 3, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400:
              "3.  - Con decreto ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  27, comma 2, della
          legge  16 gennaio  2003,  n.  3,  pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale   del   20 gennaio   2003,   n.  15,  supplemento
          ordinario,   (Disposizioni   ordinamentali  in  materia  di
          pubblica amministrazione.):
              "2. - Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per
          la  societa' dell'informazione, individua i progetti di cui
          al  comma 1, con l'indicazione degli stanziamenti necessari
          per   la   realizzazione   di  ciascuno  di  essi.  Per  il
          finanziamento   relativo   e'   istituito   il   "Fondo  di
          finanziamento   per   i  progetti  strategici  nel  settore
          informatico",  iscritto in una apposita unita' previsionale
          di   base   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze.".