Art. 62 Indice nazionale delle anagrafi 1. L'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e' realizzato con strumenti informatici.
Nota all'art. 62: - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.) "1. - In ogni comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente. Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel comune la residenza, nonche' le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio, in conformita' del regolamento per l'esecuzione della presente legge. Gli atti anagrafici sono atti pubblici. E' istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA), per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentiti l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e' adottato il regolamento per la gestione dell'INA.". Ai sensi dell'art. 176, comma 6 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 la denominazione: "Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione" contenuta nella vigente normativa e' sostituita dalla seguente: "Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione".