Art. 31. 
Attivita' di fornitore di servizi interattivi associati o di  servizi
                       di accesso condizionato 
 
  1. L'attivita' di fornitore  di  servizi  interattivi  associati  e
l'attivita' di fornitore di servizi di accesso condizionato, compresa
la pay per view, su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo
o via satellite, sono soggette ad  autorizzazione  generale,  che  si
consegue mediante presentazione di una dichiarazione, ai sensi e  con
le modalita' di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259. 
  2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 i fornitori di servizi  di
accesso condizionato si  obbligano  ad  osservare  le  condizioni  di
accesso ai  servizi  di  cui  agli  articoli  42  e  43  del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ed al relativo allegato 2. 
  3. Gli operatori, che alla data di entrata in vigore  del  presente
testo unico, forniscono servizi di accesso condizionato, sono tenuti,
entro sessanta giorni da tale data, a presentare la dichiarazione  di
cui al comma 1. 
  4. L'autorita', con proprio regolamento, disciplina la  materia  di
cui al presente articolo. 
 
          Note all'art. 31: 
              - Per l'art. 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003
          si vedano le note all'art. 15. 
              - Il  testo  degli  articoli  42,  43  e  del  relativo
          allegato 2 del citato decreto legislativo n. 259 del  2003,
          e' il seguente: 
              «Art. 42 (Poteri e competenze dell'Autorita' in materia
          di accesso e di interconnessione). - 1. Nel perseguire  gli
          obiettivi stabiliti dall'art. 13, l'Autorita' incoraggia  e
          garantisce forme adeguate di  accesso,  interconnessione  e
          interoperabilita'  dei  servizi,  esercitando  le   proprie
          competenze in modo da promuovere l'efficienza  economica  e
          una concorrenza sostenibile e recare il  massimo  vantaggio
          agli utenti finali. 
              2. Fatte salve le misure che potrebbero essere adottate
          nei   confronti   degli   operatori   che   detengono    un
          significativo potere di  mercato  ai  sensi  dell'art.  45,
          l'Autorita' puo' imporre: 
                a) l'obbligo agli operatori che controllano l'accesso
          agli utenti  finali,  compreso,  in  casi  giustificati,  e
          qualora   non   sia    gia'    previsto,    l'obbligo    di
          interconnessione  delle  rispettive  reti,   nella   misura
          necessaria a garantire l'interconnessione da punto a  punto
          e valutati i servizi intermedi gia' resi disponibili; 
                b) l'obbligo agli operatori  di  garantire  l'accesso
          alle altre risorse di cui all'allegato n. 2,  parte  II,  a
          condizioni eque, ragionevoli e non  discriminatorie,  nella
          misura necessaria a garantire l'accesso degli utenti finali
          ai  servizi  radiofonici  e  televisivi  digitali  indicati
          nell'allegato n. 2. 
              3. Nell'imporre ad un operatore l'obbligo di  concedere
          l'accesso  ai  sensi  dell'art.  49  e  qualora  cio'   sia
          necessario per garantire  il  funzionamento  normale  della
          rete, l'Autorita' puo' stabilire le condizioni tecniche  od
          operative che devono essere soddisfatte  dal  fornitore  di
          servizi o dai  beneficiari  dell'accesso,  ai  sensi  della
          normativa comunitaria. Le  condizioni  che  si  riferiscono
          all'attuazione di norme o specifiche tecniche sono conformi
          all'art. 20. 
              4. Gli obblighi e le condizioni imposti  ai  sensi  dei
          commi 1, 2 e 3 sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e
          non discriminatori  e  sono  applicati  conformemente  alla
          procedura di cui agli articoli 11 e 12. 
              5. Ove giustificato, l'Autorita'  puo'  intervenire  in
          materia di accesso e  interconnessione,  se  necessario  di
          propria iniziativa ovvero, in mancanza di accordo  tra  gli
          operatori, su richiesta di una delle parti interessate.  In
          questi casi l'Autorita' agisce  al  fine  di  garantire  il
          conseguimento degli obiettivi previsti all'art.  13,  sulla
          base delle disposizioni del  presente  capo  e  secondo  le
          procedure di cui agli articoli 11, 12, 23 e 24. 
              Art. 43  (Sistemi  di  accesso  condizionato  ed  altre
          risorse).  -  1.  All'accesso   condizionato   ai   servizi
          televisivi   e   radiofonici    digitali    trasmessi    ai
          telespettatori  e  agli   ascoltatori   si   applicano,   a
          prescindere dai mezzi di trasmissione, le condizioni di cui
          all'allegato n. 2, parte I. 
              2. In deroga alle  disposizioni  di  cui  al  comma  1,
          l'Autorita' puo' riesaminare  le  condizioni  applicate  in
          virtu'  del  presente  articolo  attraverso  un'analisi  di
          mercato conformemente alle disposizioni  dell'art.  19  per
          determinare  se  mantenere,  modificare   o   revocare   le
          condizioni  indicate.  Qualora,  in  base  all'analisi   di
          mercato, l'Autorita' verifica che uno o piu'  operatori  di
          servizi  di  accesso  condizionato  non  dispongono  di  un
          significativo potere di  mercato  sul  mercato  pertinente,
          puo' modificare o revocare le condizioni per  tali  imprese
          conformemente alla procedura prevista agli  articoli  11  e
          12, solo se non risultino pregiudicati da tale  modifica  o
          revoca: 
                a)  l'accesso  per  gli  utenti  finali  a  programmi
          radiofonici e televisivi e a canali e servizi di diffusione
          specificati ai sensi dell'art. 81; 
                b) le prospettive  di  un'effettiva  concorrenza  nei
          mercati per: 
                  1) i servizi digitali di radiodiffusione  sonora  e
          televisiva al dettaglio; 
                  2) i  sistemi  di  accesso  condizionato  ed  altre
          risorse correlate. 
              3. La modifica o la revoca degli obblighi e' comunicata
          alle parti interessate con un congruo preavviso.». 
          «Allegato 2 (articoli 42 e 43) 
          Condizioni di accesso ai servizi di televisione digitale  e
          radio trasmessi ai telespettatori ed agli  ascoltatori,  di
                     cui agli articoli 42 e 43 del codice. 
              Parte I: Condizioni  relative  ai  sistemi  di  accesso
          condizionato applicabili a norma dell'art. 43, comma 1  del
          codice. 
              Per quanto riguarda l'accesso condizionato  ai  servizi
          di televisione digitale e radio trasmessi ai telespettatori
          ed agli ascoltatori, a prescindere dal  mezzo  trasmissivo,
          conformemente  all'art.  43  del  codice,  dovranno  essere
          rispettate le seguenti condizioni: 
                a) i sistemi di accesso condizionato  utilizzati  sul
          mercato  devono  essere  dotati  della  capacita'   tecnica
          necessaria per effettuare un  trasferimento  del  controllo
          (transcontrol) efficiente rispetto ai costi,  che  consenta
          agli operatori di rete di effettuare un controllo totale, a
          livello locale o regionale, dei servizi che impiegano  tali
          sistemi di accesso condizionato; 
                b)  tutti  gli  operatori  dei  servizi  di   accesso
          condizionato, a  prescindere  dal  mezzo  trasmissivo,  che
          prestano servizi di accesso ai servizi televisivi  digitali
          e  radio  e  dai  cui  servizi  di  accesso   dipendono   i
          telediffusori   per   raggiungere   qualsiasi   gruppo   di
          telespettatori o ascoltatori potenziali devono: 
                  proporre a  tutti  i  telediffusori,  a  condizioni
          eque, ragionevoli e non discriminatorie compatibili con  il
          diritto comunitario della concorrenza, servizi tecnici atti
          a consentire la ricezione dei rispettivi servizi televisivi
          digitali  da  parte  dei   telespettatori   o   ascoltatori
          autorizzati mediante decodificatori gestiti dagli operatori
          dei servizi, conformandosi  al  diritto  comunitario  della
          concorrenza; 
                  tenere una contabilita'  finanziaria  distinta  per
          quanto riguarda la loro attivita' di prestazione di servizi
          di accesso condizionato; 
                c)  quando  concedono  licenze  ai   fabbricanti   di
          apparecchiature  di  consumo,  i  titolari  di  diritti  di
          proprieta' industriale relativi ai sistemi e ai prodotti di
          accesso  condizionato   lo   fanno   a   condizioni   eque,
          ragionevoli e non  discriminatorie.  La  concessione  delle
          licenze, che tiene conto dei fattori tecnici e commerciali,
          non puo' essere  subordinata  dai  titolari  di  diritti  a
          condizioni   che   vietino,   dissuadano    o    scoraggino
          l'inclusione nel medesimo prodotto: 
                  di un'interfaccia comune che consenta la 
          connessione con piu' sistemi di accesso diversi, oppure 
                  di mezzi propri di un  altro  sistema  di  accesso,
          purche' il beneficiario della licenza  rispetti  condizioni
          ragionevoli e appropriate che garantiscano, per  quanto  lo
          riguarda, la sicurezza delle  transazioni  degli  operatori
          del servizio di accesso condizionato. 
              Parte  II:  Altre  risorse   cui   possono   applicarsi
          condizioni a norma dell'art. 42, comma 2,  lettera  b)  del
          codice. 
                a) accesso alle interfacce per programmi  applicativi
          (API); 
                b)  accesso  alle  guide  elettroniche  ai  programmi
          (EPG)».