Art. 48. Servizio fitosanitario nazionale 1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto opera, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Servizio fitosanitario nazionale, gia' istituito a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, costituito dal Servizio fitosanitario centrale e dai Servizi fitosanitari regionali per le regioni a statuto ordinario o speciale e dai Servizi fitosanitari delle province autonome per le province di Trento e Bolzano, di seguito denominati «Servizi fitosanitari regionali».
Nota all'art. 48: - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, abrogato dal presente decreto, recava: «Attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali.».