Art. 49. 
                   Servizio fitosanitario centrale 
  1. Il Servizio fitosanitario centrale, opera  presso  il  Ministero
delle politiche agricole e forestali e rappresenta l'autorita'  unica
di coordinamento e  di  contatto  per  le  materie  disciplinate  dal
presente decreto. 
  2. Al Servizio fitosanitario centrale compete: 
    a) la cura dei rapporti con i competenti uffici della Commissione
dell'Unione europea, con il Comitato fitosanitario permanente di  cui
all'articolo 18 della  direttiva  2000/29/CE,  con  i  corrispondenti
Servizi fitosanitari dei Paesi membri, con le Organizzazioni  per  la
protezione dei vegetali degli altri Paesi  e  con  le  Organizzazioni
internazionali operanti nel settore fitosanitario; 
    b)  l'indicazione   di   esperti   che   possono   rappresentanti
dell'Italia presso i Comitati  ed  i  gruppi  di  lavoro  riguardanti
materie  fitosanitarie  istituiti  dalla  U.E.  o  da  Organizzazioni
internazionali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52; 
    c)  la  determinazione  degli  standard  tecnici,   cui   debbono
attenersi  i  Servizi  fitosanitari  regionali,  previo  parere   del
Comitato di cui all'articolo 52; 
    d) la determinazione dei requisiti di  professionalita'  e  della
dotazione minima delle attrezzature occorrenti, in funzione del  tipo
di attivita' e per ogni categoria di richiedente l'autorizzazione  di
cui all'articolo 19, previo parere del Comitato di  cui  all'articolo
52; 
    e)   il   coordinamento,   l'armonizzazione   e   la    vigilanza
sull'applicazione del presente decreto nel territorio nazionale; 
    f) la predisposizione dei provvedimenti relativi agli  interventi
obbligatori  di  cui  al  presente  decreto  e  la  effettuazione  di
controlli  nell'esercizio  del  potere  sostitutivo  conseguenti   ad
inadempienze; 
    g) la tenuta dei registri nazionali  derivanti  dall'applicazione
del presente decreto e la definizione delle modalita' di trasmissione
dei relativi dati da parte dei Servizi fitosanitari regionali; 
    h)  la  redazione  delle  bozze  dei  provvedimenti  relativi  al
recepimento di norme comunitarie  in  materia  fitosanitaria,  previo
parere del Comitato di cui all'articolo 52; 
    i)  la  determinazione  delle  linee  generali  di   salvaguardia
fitosanitaria nazionale, compresa la  formulazione  di  programmi  di
emergenza  e   la   predisposizione   di   provvedimenti   di   lotta
fitosanitaria  obbligatoria,  su  proposta  del   Comitato   di   cui
all'articolo 52; 
    l) la raccolta di dati relativi alla presenza ed alla  diffusione
sul territorio  nazionale  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  e  ai
prodotti vegetali, la predisposizione di una relazione annuale  e  la
relativa divulgazione; 
    m) la raccolta e la divulgazione  delle  normative  fitosanitarie
dei Paesi terzi nonche' delle informazioni  tecniche  provenienti  da
organizzazioni comunitarie ed internazionali; 
    n)  la  definizione  delle  caratteristiche  delle   tessere   di
riconoscimento degli Ispettori, previo parere  del  Comitato  di  cui
all'articolo 52; 
    o)  le  comunicazioni  ufficiali  alla  F.A.O.  e  alla  E.P.P.O.
relative allo status  degli  organismi  nocivi  da  quarantena  o  di
recente introduzione, come previsto dalla C.I.P.V. 
  3. Qualora il Comitato  di  cui  all'articolo  52  ritenga  che  un
Servizio fitosanitario regionale non applichi le norme di  profilassi
internazionale previste dal presente decreto e  cio'  comporti  gravi
rischi  fitosanitari  all'economia  agricola  nazionale  il  Servizio
fitosanitario centrale: 
    a)  provvede   a   richiamare   ufficialmente   l'Amministrazione
competente al rispetto  della  normativa,  fissando  un  termine  per
l'adeguamento alla stessa; 
    b) nel caso alla scadenza dei termini stabiliti si  riscontri  il
protrarsi dell'inadempienza predispone gli atti per l'attuazione  del
potere  sostitutivo,  che  verranno  adottati  dal   Ministro   delle
politiche agricole e forestali con proprio decreto. 
 
          Nota all'art. 49: 
              - Per i riferimenti della direttiva 2000/29/CE si  veda
          nelle note alle premesse.