Art. 50. 
                   Servizi fitosanitari regionali 
  1. Ogni Servizio  fitosanitario  regionale  nello  svolgimento  dei
compiti affidati dal presente decreto in particolare cura l'esercizio
delle seguenti competenze: 
    a) l'applicazione sul territorio  delle  direttive  fitosanitarie
recepite  nell'ordinamento  nazionale   e   delle   altre   normative
espressamente loro affidate; 
    b)  il  rilascio  delle  autorizzazioni  previste  dal   presente
decreto; 
    c)  il  controllo  e   la   vigilanza   ufficiale   sullo   stato
fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei,  nonche'  dei  loro
prodotti    nelle    fasi    di    produzione,    conservazione     e
commercializzazione, al fine di verificare la presenza  di  organismi
nocivi,  anche  attraverso  l'esecuzione  di  analisi   fitosanitarie
specialistiche; 
    d) l'accertamento delle  violazioni  alle  normative  in  materia
fitosanitaria e di altre normative espressamente loro affidate; 
    e) l'attivita' relativa alla certificazione fitosanitaria  per  i
vegetali e prodotti vegetali destinati all'esportazione  verso  Paesi
terzi; 
    f)  l'effettuazione  dei  controlli  documentati,  d'identita'  e
fitosanitari  ai  vegetali,  prodotti  vegetali  ed  altri  materiali
regolamentati provenienti da Paesi terzi; 
    g) la prescrizione, sul  territorio  di  propria  competenza,  di
tutte le  misure  ufficiali  ritenute  necessarie,  ivi  compresa  la
distruzione di vegetali e prodotti vegetali  ritenuti  contaminati  o
sospetti tali, nonche' dei materiali  di  imballaggio,  recipienti  o
quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai
vegetali, in applicazione delle normative vigenti; 
    h)  il   controllo   o   la   vigilanza   sull'applicazione   dei
provvedimenti di lotta obbligatoria; 
    i) l'istituzione di zone caratterizzate da uno  specifico  status
fitosanitario e la prescrizione per tali  zone  di  tutte  le  misure
fitosanitarie ritenute idonee a preve-nire la diffusione di organismi
nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione  delle
piante ospiti di detti organismi; 
    l) la  messa  a  punto,  la  definizione  e  la  divulgazione  di
strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria; 
    m) la raccolta e la divulgazione di dati relativi alla presenza e
alla diffusione  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  e  ai  prodotti
vegetali, anche attraverso l'effettuazione di indagini sistematiche; 
    n) la comunicazione  al  Servizio  fitosanitario  centrale  della
presenza di organismi nocivi, regolamentati  o  non,  precedentemente
non presenti nel territorio di propria competenza; 
    o) il supporto  tecnico-specialistico  in  materia  fitosanitaria
agli enti pubblici; 
    p)  la  predisposizione  di  relazioni  periodiche  sullo   stato
fitosanitario del territorio di competenza o su  singole  colture  da
inviare al Servizio  fitosanitario  centrale  secondo  i  termini  da
questo fissati; 
    q) la tenuta dei registri previsti dal presente decreto; 
    r) l'aggiornamento degli Ispettori fitosanitari. 
  3. Per lo svolgimento dei compiti di cui  al  comma  2,  i  Servizi
fitosanitari  regionali  si  avvalgono  di   personale   qualificato,
identificato nella figura dell'«Ispettore fitosanitario».