Art. 50. Servizi fitosanitari regionali 1. Ogni Servizio fitosanitario regionale nello svolgimento dei compiti affidati dal presente decreto in particolare cura l'esercizio delle seguenti competenze: a) l'applicazione sul territorio delle direttive fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale e delle altre normative espressamente loro affidate; b) il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente decreto; c) il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonche' dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare la presenza di organismi nocivi, anche attraverso l'esecuzione di analisi fitosanitarie specialistiche; d) l'accertamento delle violazioni alle normative in materia fitosanitaria e di altre normative espressamente loro affidate; e) l'attivita' relativa alla certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati all'esportazione verso Paesi terzi; f) l'effettuazione dei controlli documentati, d'identita' e fitosanitari ai vegetali, prodotti vegetali ed altri materiali regolamentati provenienti da Paesi terzi; g) la prescrizione, sul territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonche' dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti; h) il controllo o la vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria; i) l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a preve-nire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi; l) la messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria; m) la raccolta e la divulgazione di dati relativi alla presenza e alla diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, anche attraverso l'effettuazione di indagini sistematiche; n) la comunicazione al Servizio fitosanitario centrale della presenza di organismi nocivi, regolamentati o non, precedentemente non presenti nel territorio di propria competenza; o) il supporto tecnico-specialistico in materia fitosanitaria agli enti pubblici; p) la predisposizione di relazioni periodiche sullo stato fitosanitario del territorio di competenza o su singole colture da inviare al Servizio fitosanitario centrale secondo i termini da questo fissati; q) la tenuta dei registri previsti dal presente decreto; r) l'aggiornamento degli Ispettori fitosanitari. 3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, i Servizi fitosanitari regionali si avvalgono di personale qualificato, identificato nella figura dell'«Ispettore fitosanitario».