Art. 51. Requisiti minimi dei Servizi fitosanitari competenti per i punti di entrata 1. I Servizi fitosanitari regionali, per l'esecuzione di controlli fitosanitari sui vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da Paesi terzi presso i posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, devono garantire: a) la competenza tecnica, in particolare per la ricerca e l'identificazione degli organismi nocivi; b) disporre di adeguate attrezzature amministrative e ispettive, nonche' degli impianti, attrezzature e apparecchiature di analisi specificati all'allegato XIX.