Art. 52. 
                  Comitato fitosanitario nazionale 
  1. Presso il Servizio fitosanitario centrale  e'  istituito,  senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il  Comitato  fitosanitario
nazionale, di seguito denominato Comitato, composto: 
    a) dal Responsabile del Servizio  fitosanitario  centrale  o  suo
delegato, con funzioni di Presidente; 
    b) dai Responsabili dei Servizi  fitosanitari  regionali  o  loro
delegati; 
    c) da un funzionario del  Servizio  fitosanitario  centrale,  con
funzioni di segretario. 
  2. Il Comitato ha compiti  tecnici  consultivi  e  propositivi  per
tutto  quello  che  concerne  l'applicazione  del  presente  decreto,
compresa  l'elaborazione  delle  procedure  necessarie  al   Servizio
fitosanitario nazionale e  delle  linee  guida  per  i  programmi  di
aggiornamento degli Ispettori fitosanitari. 
  3. Ai componenti del Comitato non spetta alcun gettone di  presenza
o  altro  emolumento  a  qualsiasi  titolo   derivante   dalla   loro
partecipazione al Comitato ed ai relativi lavori.