Art. 52. Comitato fitosanitario nazionale 1. Presso il Servizio fitosanitario centrale e' istituito, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Comitato fitosanitario nazionale, di seguito denominato Comitato, composto: a) dal Responsabile del Servizio fitosanitario centrale o suo delegato, con funzioni di Presidente; b) dai Responsabili dei Servizi fitosanitari regionali o loro delegati; c) da un funzionario del Servizio fitosanitario centrale, con funzioni di segretario. 2. Il Comitato ha compiti tecnici consultivi e propositivi per tutto quello che concerne l'applicazione del presente decreto, compresa l'elaborazione delle procedure necessarie al Servizio fitosanitario nazionale e delle linee guida per i programmi di aggiornamento degli Ispettori fitosanitari. 3. Ai componenti del Comitato non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione al Comitato ed ai relativi lavori.