Art. 53. Cooperazione fra i laboratori 1. I laboratori per le analisi e le consulenze specialistiche per la determinazione degli organismi nocivi contemplati dalle normative di competenza dei Servizi fitosanitari regionali cooperano al fine di formare una rete nazionale. 2. I laboratori dei Servizi fitosanitari regionali, nonche' le strutture laboratoristiche pubbliche operanti nel settore della ricerca e della sperimentazione agraria, che si impegnano a collaborare con il Servizio fitosanitario nazionale sulla base di specifici protocolli di intesa o convenzioni fanno parte della rete nazionale di laboratori. 3. La responsabilita' tecnica dei laboratori dei Servizi fitosanitari regionali deve essere affidata ad Ispettori fitosanitari o altri tecnici abilitati. 4. I laboratori afferenti alla rete nazionale debbono soddisfare gli standard tecnici stabiliti conformemente a quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, lettera c). 5. La rete nazionale di laboratori e' sottoposta al coordinamento e alla valutazione del Comitato. 6. I Servizi fitosanitari regionali, sotto la responsabilita' delle proprie strutture tecnico-laboratoristiche, possono avvalersi, per limitati periodi e per particolari esigenze, di laboratori non facenti parte della rete, previo il parere del Comitato. 7. Il Servizio fitosanitario centrale, sentito il parere del Comitato, puo' individuare uno o piu' laboratori della rete quali unita' di riferimento e di coordinamento per la rete nazionale di laboratori, ciascuno per il proprio settore di competenza. 8. Il Servizio fitosanitario centrale ed i Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi della collaborazione degli Istituti appartenenti al Consiglio per la Ricerca per l'Agricoltura, istituito con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e di ogni altra istituzione scientifica impegnata nel campo della protezione fitosanitaria. I laboratori delle suddette strutture pubbliche possono stipulare protocolli di intesa o convenzioni a norma del comma 2.
Nota all'art. 53: - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, reca: «Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».