Art. 28
                       Ambito di applicazione

  1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle televendite,
come   definite   nel   regolamento   in   materia   di   pubblicita'
radiotelevisiva   e   televendite,  adottato  dall'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio
2001, comprese quelle di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e
di   servizi   relativi   a  concorsi  o  giochi  comportanti  ovvero
strutturati  in  guisa  di  pronostici.  Le  medesime disposizioni si
applicano altresi' agli spot di televendita.
 
          Note all'art. 28:
              - La    delibera    dell'Autorita'   garante   per   le
          comunicazioni   26 luglio  2001,  n.  538/01/CSP,  recante:
          "Regolamento  in  materia  di pubblicita' radiotelevisiva e
          televendite.",   e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          8 agosto 2001, n. 183.