Art. 28
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle televendite,
come definite nel regolamento in materia di pubblicita'
radiotelevisiva e televendite, adottato dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio
2001, comprese quelle di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e
di servizi relativi a concorsi o giochi comportanti ovvero
strutturati in guisa di pronostici. Le medesime disposizioni si
applicano altresi' agli spot di televendita.
Note all'art. 28:
- La delibera dell'Autorita' garante per le
comunicazioni 26 luglio 2001, n. 538/01/CSP, recante:
"Regolamento in materia di pubblicita' radiotelevisiva e
televendite.", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
8 agosto 2001, n. 183.