Art. 29.
                            Prescrizioni
  1.  Le  televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della
superstizione,  della  credulita' o della paura, non devono contenere
scene  di  violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la
sensibilita' dei consumatori per indecenza, volgarita' o ripugnanza.