Art. 30.
                               Divieti
  1.  E'  vietata  la  televendita  che  offenda  la  dignita' umana,
comporti  discriminazioni  di  razza,  sesso  o nazionalita', offenda
convinzioni   religiose   e   politiche,   induca   a   comportamenti
pregiudizievoli  per  la  salute  o  la  sicurezza  o  la  protezione
dell'ambiente.  E'  vietata  la  televendita  di sigarette o di altri
prodotti a base di tabacco.
  2.   Le   televendite   non   devono   contenere   dichiarazioni  o
rappresentazioni  che  possono  indurre  in  errore  gli  utenti  o i
consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguita' o esagerazioni,
in particolare per cio' che riguarda le caratteristiche e gli effetti
del  servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le
modalita'  della  fornitura,  gli  eventuali premi, l'identita' delle
persone rappresentate.