Art. 30. Divieti 1. E' vietata la televendita che offenda la dignita' umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalita', offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente. E' vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco. 2. Le televendite non devono contenere dichiarazioni o rappresentazioni che possono indurre in errore gli utenti o i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguita' o esagerazioni, in particolare per cio' che riguarda le caratteristiche e gli effetti del servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le modalita' della fornitura, gli eventuali premi, l'identita' delle persone rappresentate.