Art. 31.
                          Tutela dei minori
  1.  La  televendita  non  deve  esortare  i  minorenni  a stipulare
contratti  di  compravendita o di locazione di prodotti e di servizi.
La  televendita  non  deve  arrecare  pregiudizio  morale o fisico ai
minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
    a) non  esortare  i  minorenni  ad  acquistare  un  prodotto o un
servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulita';
    b) non  esortare  i  minorenni  a  persuadere genitori o altri ad
acquistare tali prodotti o servizi;
    c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono
nei genitori, negli insegnanti o in altri;
    d) non mostrare minorenni in situazioni pericolose.