Art. 32
                              Sanzioni

  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  e  fatte  salve  le
disposizioni  ed  il regime sanzionatorio stabiliti per i contratti a
distanza,  cosi'  come  disciplinati alla parte III, titolo III, capo
II, sezione II, dall'articolo 50 all'articolo 61, del codice, nonche'
le  ulteriori  disposizioni stabilite in materia di pubblicita', alle
televendite sono applicabili altresi' le sanzioni di cui all'articolo
2,  comma  20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e di
cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 
          Note all'art. 32:
              -  Il  testo  dell'art.  2,  comma 20, lettera c) della
          legge  14 novembre  1995,  n.  481  recante:  "Norme per la
          concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica
          utilita'.  Istituzione  delle  Autorita' di regolazione dei
          servizi  di  pubblica  utilita"  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale 8 novembre 1995, n. 270, S.O, e' il seguente:
              "20.   Per   lo  svolgimento  delle  proprie  funzioni,
          ciascuna Autorita':
                a) - b) (Omissis).
                c)irroga,  salvo  che  il fatto costituisca reato, in
          caso  di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di
          mancata  ottemperanza  da  parte  dei soggetti esercenti il
          servizio,   alle  richieste  di  informazioni  o  a  quelle
          connesse  all'effettuazione  dei controlli, ovvero nel caso
          in  cui  le  informazioni e i documenti acquisiti non siano
          veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori
          nel  minimo a lire 50 milioni e non superiori nel massimo a
          lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni
          ha la facolta', qualora cio' non comprometta la fruibilita'
          del   servizio   da   parte  degli  utenti,  di  sospendere
          l'attivita'  di  impresa  fino  a 6 mesi ovvero proporre al
          Ministro  competente  la  sospensione  o la decadenza della
          concessione.".
              -  Il testo dell'art. 1, comma 31 della legge 31 luglio
          1997,  n.  249  recante  "Istituzione dell'Autorita' per le
          garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi delle
          telecomunicazioni   e  radiotelevisivo",  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  31 luglio  1997,  n.  177, S.O., e' il
          seguente:
              "31.  I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle
          diffide  dell'Autorita',  impartiti ai sensi della presente
          legge,   sono   puniti   con   la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria   da  lire  venti  milioni  a  lire  cinquecento
          milioni.   Se   l'inottemperanza   riguarda   provvedimenti
          adottati  in  ordine  alla  violazione  delle  norme  sulle
          posizioni   dominanti,   si   applica  a  ciascun  soggetto
          interessato  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  non
          inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del
          fatturato  realizzato  dallo  stesso  soggetto  nell'ultimo
          esercizio  chiuso  anteriormente  alla  notificazione della
          contestazione.   Le   sanzioni   amministrative  pecuniarie
          previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorita'.".