Art. 32.
                    (Ricorso abusivo al credito)
   1.  L'articolo  218  del  regio  decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
   "Art.   218.   -   (Ricorso   abusivo   al   credito).  -  1.  Gli
amministratori,   i   direttori   generali,   i   liquidatori  e  gli
imprenditori  esercenti  un'attivita'  commerciale  che  ricorrono  o
continuano  a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui
agli  articoli  precedenti,  dissimulando  il  dissesto  o  lo  stato
d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
   2.  La  pena  e'  aumentata  nel  caso  di  societa' soggette alle
disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico
delle  disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui
al  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e  successive
modificazioni.
   3.  Salve  le  altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II,
capo  III,  del  codice  penale, la condanna importa l'inabilitazione
all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacita' ad esercitare
uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni".