Art. 34.
                        (Falso in prospetto)
   1.  Dopo  l'articolo  173  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:
   "Art.  173-bis.  - (Falso in prospetto). - 1. Chiunque, allo scopo
di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti
richiesti  per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla
quotazione   nei  mercati  regolamentati,  ovvero  nei  documenti  da
pubblicare  in  occasione  delle  offerte  pubbliche di acquisto o di
scambio,  con  l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto,
espone  false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a
indurre in errore i suddetti destinatari, e' punito con la reclusione
da uno a cinque anni".
   2. L'articolo 2623 del codice civile e' abrogato.
 
          Note all'art. 34.
              - L'art.   2623   del  codice  civile,  abrogato  dalla
          presente  legge,  revoca: Violazione di obblighi incombenti
          agli amministratori».