Art. 35.
(Falsita' nelle relazioni o nelle  comunicazioni  delle  societa'  di
                             revisione)
   1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n.  58, e successive modificazioni, alla parte V, titolo I, capo III,
all'articolo 175 sono premessi i seguenti:
   "Art.  174-bis.  - (Falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni
delle  societa'  di  revisione).  - 1. I responsabili della revisione
delle   societa'   con  azioni  quotate,  delle  societa'  da  queste
controllate  e  delle  societa'  che  emettono  strumenti  finanziari
diffusi  fra  il  pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo
116,   i  quali,  nelle  relazioni  o  in  altre  comunicazioni,  con
l'intenzione  di  ingannare  i  destinatari,  attestano  il  falso od
occultano   informazioni   concernenti   la   situazione   economica,
patrimoniale  o  finanziaria della societa', dell'ente o del soggetto
sottoposto  a  revisione,  in  modo  idoneo  a  indurre  in  errore i
destinatari  sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione
da uno a cinque anni.
   2.  Nel caso in cui il fatto previsto dal comma 1 sia commesso per
denaro  o  altra utilita' data o promessa, ovvero in concorso con gli
amministratori,  i  direttori  generali  o  i  sindaci della societa'
assoggettata a revisione, la pena e' aumentata fino alla meta'.
   3.  La stessa pena prevista dai commi 1 e 2 si applica a chi da' o
promette   l'utilita'   nonche'  agli  amministratori,  ai  direttori
generali  e  ai  sindaci della societa' assoggettata a revisione, che
abbiano concorso a commettere il fatto.
   Art.   174-ter.   -   (Corruzione   dei   revisori).   -   1.  Gli
amministratori,  i soci, i responsabili della revisione contabile e i
dipendenti della societa' di revisione, i quali, nell'esercizio della
revisione contabile delle societa' con azioni quotate, delle societa'
da  queste  controllate  e  delle  societa'  che  emettono  strumenti
finanziari  diffusi  fra  il  pubblico  in  misura rilevante ai sensi
dell'articolo 116, fuori dei casi previsti dall'articolo 174-bis, per
denaro o altra utilita' data o promessa, compiono od omettono atti in
violazione  degli  obblighi  inerenti all'ufficio, sono puniti con la
reclusione da uno a cinque anni.
   2.  La  stessa  pena  di  cui  al  comma  1 si applica a chi da' o
promette l'utilita'".