Art. 36.
           (False comunicazioni circa l'applicazione delle
                     regole previste nei codici
              di comportamento delle societa' quotate)
   1.  Dopo  l'articolo  192  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:
   "Art.  192-bis.  - (False comunicazioni circa l'applicazione delle
regole  previste nei codici di comportamento delle societa' quotate).
-  1.  Salvo  che  il  fatto costituisca reato, gli amministratori, i
componenti  degli  organi  di  controllo  e  i  direttori generali di
societa'  quotate  nei  mercati  regolamentati  i  quali  omettono le
comunicazioni prescritte dall'articolo 124-bis ovvero, nelle stesse o
in  altre  comunicazioni  rivolte  al  pubblico, divulgano o lasciano
divulgare  false informazioni relativamente all'adesione delle stesse
societa' a codici di comportamento redatti da societa' di gestione di
mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori,
ovvero  all'applicazione  dei  medesimi,  sono puniti con la sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  diecimila  a  trecentomila  euro.  Il
provvedimento  sanzionatorio  e' pubblicato, a spese degli stessi, su
almeno  due  quotidiani,  di  cui  uno  economico,  aventi diffusione
nazionale".