Art. 37.
(Omessa comunicazione  degli  incarichi  di  componente  di organi di
                    amministrazione e controllo)
   1.  All'articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo
24  febbraio  1998, n. 58, e successive modificazioni, il comma 3-bis
e' sostituito dal seguente:
   "3-bis.  Salvo  che il fatto costituisca reato, i componenti degli
organi  di  controllo,  i  quali  omettano  di  eseguire  nei termini
prescritti  le  comunicazioni  di  cui all'articolo 148-bis, comma 2,
sono  puniti  con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio
della  retribuzione  annuale prevista per l'incarico relativamente al
quale   e'  stata  omessa  la  comunicazione.  Con  il  provvedimento
sanzionatorio e' dichiarata altresi' la decadenza dall'incarico".