Art. 38.
                   (Abusive attivita' finanziarie)
   1.  All'articolo  132,  comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e'
aggiunto,  in fine, il seguente periodo: "La stessa pena si applica a
chiunque  svolge  l'attivita'  riservata agli intermediari finanziari
iscritti  nell'elenco  speciale  di  cui all'articolo 107, in assenza
dell'iscrizione nel medesimo elenco".
 
          Note all'art. 38.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  132  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico
          delle  leggi  in  materia bancaria e creditizia» cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.   132   (Abusiva  attivita'  finanziaria).  -  1.
          Chiunque  svolge,  nei  confronti  del pubblico, una o piu'
          delle  attivita'  finanziarie previste dall'art. 106, comma
          1,  senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo
          articolo  e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro
          anni  e  con  la multa da lire quattro milioni a lire venti
          milioni.  [La  pena  pecuniaria e' aumentata fino al doppio
          quando  il  fatto e' commesso adottando modalita' operative
          tipiche  delle banche o comunque idonee a trarre in inganno
          il   pubblico  circa  la  legittimazione  allo  svolgimento
          dell'attivita'  bancaria].  [La  stessa  pena  si applica a
          chiunque  svolge  l'attivita'  riservata  agli intermediari
          finanziari  iscritti  nell'elenco  speciale di cui all'art.
          107, in assenza dell'iscrizione nel medesimo elenco].
              2. Chiunque svolge in via prevalente, non nei confronti
          del  pubblico,  una  o  piu'  delle  attivita'  finanziarie
          previste  dall'art.  106,  comma  1,  senza essere iscritto
          nell'apposita   sezione   dell'elenco   generale   indicata
          nell'art.  113  e'  punito  con l'arresto da sei mesi a tre
          anni.».