Art. 39 
          (Aumento delle sanzioni penali e amministrative) 

 
  1. Le pene previste dal testo unico di cui al  decreto  legislativo
1° settembre 1993,  n.  385,  dal  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto  1982,  n.
576,  e  dal  decreto  legislativo  21  aprile  1993,  n.  124,  sono
raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena  dal  libro
I, titolo II, capo II, del codice penale. 
  2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 2625, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: 
   "La pena e' raddoppiata  se  si  tratta  di  societa'  con  titoli
   quotati  in  mercati  regolamentati  italiani  o  di  altri  Stati
   dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura  rilevante
   ai sensi dell'articolo 116 del  testo  unico  di  cui  al  decreto
   legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"; 
b) all'articolo 2635, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: 
   "La pena e' raddoppiata  se  si  tratta  di  societa'  con  titoli
   quotati  in  mercati  regolamentati  italiani  o  di  altri  Stati
   dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura  rilevante
   ai sensi dell'articolo 116 del  testo  unico  di  cui  al  decreto
   legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"; 
c) all'articolo 2638, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   "La pena e' raddoppiata  se  si  tratta  di  societa'  con  titoli
   quotati  in  mercati  regolamentati  italiani  o  di  altri  Stati
   dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura  rilevante
   ai sensi dell'articolo 116 del  testo  unico  di  cui  al  decreto
   legislativo 24 febbraio 1998, n. 58". 
  3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal  testo  unico
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  dal  testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  dalla
legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal  decreto  legislativo  21  aprile
1993, n. 124, che non sono state  modificate  dalla  presente  legge,
sono quintuplicate. 
  4. All'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge 29 luglio 2003,
n. 229, dopo il numero 1) e' inserito il seguente: 
"1-bis) raddoppiando la misura delle sanzioni penali e quintuplicando
la  misura   massima   delle   sanzioni   amministrative   pecuniarie
determinate in una somma  di  denaro,  ad  eccezione  delle  sanzioni
previste  dalla  legge  12  agosto  1982,  n.   576,   e   successive
modificazioni". 
  5. Le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-ter del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono raddoppiate. 
 
          Note all'art. 39.
              -  Per  il decreto legislativo n. 385/1993 si vedano le
          note all'art. 19.
              -  Per  il  decreto legislativo n. 58/1998 si vedano le
          note all'art. 2.
              -  La  legge  12 agosto  1982,  n. 576 recante "Riforma
          della  vigilanza  sulle  assicurazioni" e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1982, n. 229.
              -  Il  decreto  legislativo  21 aprile  1993,  n.  124,
          recante     "Disciplina    delle    forme    pensionistiche
          complementari,  a  norma  dell'art. 3, comma 1, lettera v),
          della  legge  23 ottobre  1992,  n. 421 e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  27 aprile  1993,  n.  97,  supplemento
          ordinario.
              - Si riportano i testi degli articoli 2625, 2635 e 2638
          del  codice  civile,  cosi'  come modificati dalla presente
          legge:
              "Art.  2625  (Impedito controllo). - Gli amministratori
          che,  occultando  documenti  o  con  altri idonei artifici,
          impediscono  o  comunque  ostacolano  lo  svolgimento delle
          attivita' di controllo o di revisione legalmente attribuite
          ai  soci,  ad  altri  organi  sociali  o  alle  societa' di
          revisione,  sono  puniti  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria fino a 10.329 euro.
              Se  la  condotta  ha  cagionato  un  danno  ai soci, si
          applica  la  reclusione  fino  ad  un  anno  e si procede a
          querela della persona offesa.
              La  pena  e'  raddoppiata  se si tratta di societa' con
          titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri
          Stati  dell'Unione  europea  o  diffusi  tra il pubblico in
          misura  rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di
          cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.".
              "Art.  2635 (Infedelta' a seguito di dazione o promessa
          di  utilita). - Gli amministratori, i direttori generali, i
          sindaci,  i liquidatori e i responsabili della revisione, i
          quali,   a  seguito  della  dazione  o  della  promessa  di
          utilita',  compiono  od  omettono atti, in violazione degli
          obblighi  inerenti  al  loro  ufficio, cagionando nocumento
          alla  societa',  sono  puniti  con la reclusione sino a tre
          anni.
              La  stessa  pena  si  applica  a  chi  da'  o  promette
          l'utilita'.
              La  pena  e'  raddoppiata  se si tratta di societa' con
          titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri
          Stati  dell'Unione  europea  o  diffusi  tra il pubblico in
          misura  rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di
          cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
              Si procede a querela della persona offesa".
              "Art. 2638 (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle
          autorita' pubbliche di vigilanza).
              Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i
          liquidatori  di  societa'  o  enti  e  gli  altri  soggetti
          sottoposti per legge alle autorita' pubbliche di vigilanza,
          o  tenuti  ad  obblighi  nei  loro confronti, i quali nelle
          comunicazioni alle predette autorita' previste in base alla
          legge,  al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di
          vigilanza,  espongono  fatti  materiali  non rispondenti al
          vero,  ancorche'  oggetto  di valutazioni, sulla situazione
          economica,  patrimoniale  o finanziaria dei sottoposti alla
          vigilanza  ovvero,  allo  stesso  fine, occultano con altri
          mezzi  fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero
          dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono
          puniti  con  la  reclusione  da  uno  a  quattro  anni.  La
          punibilita'  e' estesa anche al caso in cui le informazioni
          riguardino beni posseduti o amministrati dalla societa' per
          conto di terzi.
              Sono  puniti  con  la stessa pena gli amministratori, i
          direttori  generali, i sindaci e i liquidatori di societa',
          o  enti  e  gli  altri  soggetti  sottoposti per legge alle
          autorita'  pubbliche  di vigilanza o tenuti ad obblighi nei
          loro   confronti,   i  quali,  in  qualsiasi  forma,  anche
          omettendo  le comunicazioni dovute alle predette autorita',
          consapevolmente ne ostacolano le funzioni
              La  pena  e'  raddoppiata  se si tratta di societa' con
          titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri
          Stati  dell'Unione  europea  o  diffusi  tra il pubblico in
          misura  rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di
          cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.".
              - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 29 luglio
          2003,  n.  229,  recante "Interventi in materia di qualita'
          della  regolazione,  riassetto  normativo e codificazione -
          Legge  di semplificazione 2001" cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              "Art.  4  (Riassetto  in  materia  di assicurazioni). -
          1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro due anni dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
          decreti  legislativi  per  il  riassetto delle disposizioni
          vigenti  in  materia di assicurazioni, ai sensi e secondo i
          principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge
          15 marzo  1997,  n.  59,  come sostituito dall'art. 1 della
          presente  legge,  e  nel  rispetto  dei seguenti principi e
          criteri direttivi:
                a) adeguamento   della  normativa  alle  disposizioni
          comunitarie e agli accordi internazionali;
                b) tutela   dei   consumatori  e,  in  generale,  dei
          contraenti  piu' deboli, sotto il profilo della trasparenza
          delle  condizioni  contrattuali,  nonche'  dell'informativa
          preliminare,  contestuale e successiva alla conclusione del
          contratto,  avendo  riguardo  anche  alla  correttezza  dei
          messaggi  pubblicitari  e  del processo di liquidazione dei
          sinistri,   compresi   gli   aspetti  strutturali  di  tale
          servizio;
                c) salvaguardia  dell'effettiva  concorrenza  tra  le
          imprese     autorizzate     all'esercizio    dell'attivita'
          assicurativa  in Italia o operanti in regime di liberta' di
          prestazioni di servizi;
                d) previsione  di specifici requisiti di accesso e di
          esercizio  per le societa' di mutua assicurazione esonerate
          dal  pieno rispetto delle norme comunitarie, nonche' per le
          imprese di riassicurazione;
                e) garanzia  di  una corretta gestione patrimoniale e
          finanziaria   delle   imprese   autorizzate   all'esercizio
          dell'attivita' assicurativa, anche nell'ipotesi di una loro
          appartenenza   ad   un  gruppo  assicurativo,  nonche'  con
          riferimento  alle partecipazioni di imprese assicurative in
          soggetti esercenti attivita' connesse a quella assicurativa
          e   di   partecipazione   di   questi   ultimi  in  imprese
          assicurative;
                f) armonizzazione   della  disciplina  delle  diverse
          figure  di intermediari nell'attivita' di distribuzione dei
          servizi assicurativi, compresi i soggetti che, per conto di
          intermediari,  svolgono  questa attivita' nei confronti del
          pubblico;
                g) armonizzazione  della  disciplina sull'esercizio e
          sulla  vigilanza  delle  imprese  di  assicurazione e degli
          intermediari assicurativi alla normativa comunitaria;
                h) riformulazione  dell'apparato  sanzionatorio  alla
          luce dei principi generali in materia:
                  1)   affiancando   alle  ipotesi  di  ricorso  alla
          sanzione  amministrativa pecuniaria nei riguardi di imprese
          e  operatori  del  settore,  la  previsione  di  specifiche
          sanzioni  penali, modulate tra limiti minimi e massimi, nei
          casi   di  abusivo  esercizio  di  attivita'  assicurativa,
          agenziale,  mediatizia  e  peritale  da  parte di imprese e
          soggetti  non autorizzati o non iscritti ai previsti albi e
          ruoli  ovvero  di rifiuto di accesso, opposto ai funzionari
          dell'Istituto  per la vigilanza sulle assicurazioni private
          e  di  interesse  collettivo  (ISVAP),  agli  uffici o alla
          documentazione  relativa  alle  anzidette  attivita', anche
          esercitate   in   via   di   fatto  o,  infine,  di  truffa
          assicurativa;
                  1-bis) raddoppiando la misura delle sanzioni penali
          e   quintuplicando   la   misura   massima  delle  sanzioni
          amministrative  pecuniarie  determinate  in  una  somma  di
          denaro,  ad  eccezione  delle sanzioni previste dalla legge
          12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni;
                  2)  prevedendo la facolta' di difesa in giudizio da
          parte  dell'ISVAP, a mezzo dei suoi funzionari, nei ricorsi
          contro i provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 6 della
          legge 5 marzo 2001, n. 57;
                i) riassetto   della   disciplina  dei  rapporti  tra
          l'ISVAP e il Governo, in ordine alle procedure di crisi cui
          sono assoggettate le imprese di assicurazione.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 25-ter del decreto
          legislativo  8 giugno  2001,  n.  231,  recante "Disciplina
          della    responsabilita'   amministrativa   delle   persone
          giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive
          di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge
          29 settembre 2000, n. 300":
              "Art.  25-ter  (Reati  societari). - 1. In relazione ai
          reati  in materia societaria previsti dal codice civile, se
          commessi  nell'interesse della societa', da amministratori,
          direttori  generali  o  liquidatori o da persone sottoposte
          alla   loro  vigilanza,  qualora  il  fatto  non  si  fosse
          realizzato  se  essi avessero vigilato in conformita' degli
          obblighi   inerenti  alla  loro  carica,  si  applicano  le
          seguenti sanzioni pecuniarie:
                a) per  la  contravvenzione  di  false  comunicazioni
          sociali,  prevista  dall'art.  2621  del  codice civile, la
          sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;
                b) per  il  delitto di false comunicazioni sociali in
          danno  dei  soci  o dei creditori, previsto dall'art. 2622,
          primo  comma,  del codice civile, la sanzione pecuniaria da
          centocinquanta a trecentotrenta quote;
                c) per  il  delitto di false comunicazioni sociali in
          danno  dei  soci  o dei creditori, previsto dall'art. 2622,
          terzo  comma,  del codice civile, la sanzione pecuniaria da
          duecento a quattrocento quote;
                d) per  la  contravvenzione  di  falso  in prospetto,
          prevista dall'art. 2623, primo comma, del codice civile, la
          sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
                e) per  il  delitto  di  falso in prospetto, previsto
          dall'art.  2623,  secondo  comma,  del  codice  civile,  la
          sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
                f) per la contravvenzione di falsita' nelle relazioni
          o nelle comunicazioni delle societa' di revisione, prevista
          dall'art. 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione
          pecuniaria da cento a centotrenta quote;
                g) per il delitto di falsita' nelle relazioni o nelle
          comunicazioni   delle   societa'   di  revisione,  previsto
          dall'art.  2624,  secondo  comma,  del  codice  civile,  la
          sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
                h) per  il  delitto  di  impedito controllo, previsto
          dall'art.  2625,  secondo  comma,  del  codice  civile,  la
          sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
                i) per   il   delitto   di  formazione  fittizia  del
          capitale,  previsto  dall'art.  2632  del codice civile, la
          sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
                l) per   il  delitto  di  indebita  restituzione  dei
          conferimenti, previsto dall'art. 2626 del codice civile, la
          sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
                m) per  la  contravvenzione  di illegale ripartizione
          degli  utili  e  delle riserve, prevista dall'art. 2627 del
          codice   civile,   la   sanzione   pecuniaria  da  cento  a
          centotrenta quote;
                n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni
          o  quote  sociali  o  della societa' controllante, previsto
          dall'art. 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da
          cento a centottanta quote;
                o) per  il  delitto  di operazioni in pregiudizio dei
          creditori,  previsto  dall'art.  2629 del codice civile, la
          sanzione  pecuniaria  da  centocinquanta  a  trecentotrenta
          quote;
                p) per  il  delitto di indebita ripartizione dei beni
          sociali  da  parte dei liquidatori, previsto dall'art. 2633
          del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta
          a trecentotrenta quote;
                q) per    il    delitto    di    illecita   influenza
          sull'assemblea,  previsto dall'art. 2636 del codice civile,
          la  sanzione  pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta
          quote;
                r) per  il delitto di aggiotaggio, previsto dall'art.
          2637  del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento
          a cinquecento quote;
                s) per  i  delitti  di  ostacolo  all'esercizio delle
          funzioni  delle  autorita' pubbliche di vigilanza, previsti
          dall'art.  2638,  primo e secondo comma, del codice civile,
          la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
              3.  Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al
          comma  1,  l'ente  ha  conseguito  un profitto di rilevante
          entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo".