Art. 40 
                        (Sanzioni accessorie) 

 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare,  su  proposta  del  Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'introduzione  di
sanzioni accessorie alle sanzioni penali e  amministrative  applicate
ai sensi del titolo XI del libro V del codice civile, del testo unico
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, del testo unico  di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, e  successive  modificazioni,  della  legge  12
agosto 1982, n. 576, e del decreto legislativo  21  aprile  1993,  n.
124, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
a) applicazione delle sanzioni accessorie e determinazione della loro
   durata, comunque non  superiore  a  tre  anni,  in  ragione  della
   gravita' della violazione, valutata  secondo  i  criteri  indicati
   dall'articolo 133 del codice penale, o della sua reiterazione; 
b) previsione della sanzione accessoria  della  sospensione  o  della
   decadenza dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti  presso
   banche o altri soggetti operanti nel settore  finanziario,  ovvero
   dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso societa'; 
c) previsione  della  sanzione  accessoria  dell'interdizione   dalle
   cariche presso banche e  altri  intermediari  finanziari  o  dalle
   cariche societarie; 
d) previsione  della  sanzione  accessoria  della  pubblicita'  della
   sanzione pecuniaria  e  accessoria,  a  carico  dell'autore  della
   violazione, su quotidiani e altri mezzi di comunicazione  a  larga
   diffusione e nei locali aperti al pubblico delle  banche  e  degli
   altri  intermediari  finanziari  presso  i  quali  l'autore  della
   violazione ricopra cariche societarie o dei quali  lo  stesso  sia
   dipendente; 
e) previsione della sanzione accessoria della confisca del prodotto o
   del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per  commetterlo,
   ovvero di beni di valore equivalente; 
f) attribuzione della competenza ad irrogare le  sanzioni  accessorie
   alla  medesima  autorita'  competente  ad  irrogare  la   sanzione
   principale. 
 
          Note all'art. 40.
              Per  il  decreto  legislativo  n. 385/1993 si vedano le
          note all'art. 19.
              Per il decreto legislativo n. 58/1998 si vedano le note
          all'art. 2.
              Per la legge n. 576/1982 si vedano le note all'art. 39.
              Per  il  decreto  legislativo  n. 124/1993 si vedano le
          note all'art. 39.
              - Si riporta il testo dell'art. 133 del codice penale:
              "Art.   133.  (Gravita'  del  reato:  valutazione  agli
          effetti   della   pena).   -   Nell'esercizio   del  potere
          discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice
          deve tener conto della gravita' del reato, desunta:
                1.   dalla   natura,   dalla   specie,   dai   mezzi,
          dall'oggetto,   dal  tempo,  dal  luogo  e  da  ogni  altra
          modalita' dell'azione;
                2.  dalla gravita' del danno o del pericolo cagionato
          alla persona offesa dal reato [c.p. 626];
                3. dalla intensita' del dolo o dal grado della colpa.
              Il  giudice deve tener conto, altresi', della capacita'
          a delinquere del colpevole, desunta:
                1.  dai  motivi  a delinquere e dal carattere [c.p.p.
          220] del reo;
                2.  dai  precedenti penali e giudiziari e, in genere,
          dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
                3.  dalla  condotta  contemporanea  o  susseguente al
          reato.".