Art. 40 (Sanzioni accessorie) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'introduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni penali e amministrative applicate ai sensi del titolo XI del libro V del codice civile, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) applicazione delle sanzioni accessorie e determinazione della loro durata, comunque non superiore a tre anni, in ragione della gravita' della violazione, valutata secondo i criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, o della sua reiterazione; b) previsione della sanzione accessoria della sospensione o della decadenza dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso banche o altri soggetti operanti nel settore finanziario, ovvero dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso societa'; c) previsione della sanzione accessoria dell'interdizione dalle cariche presso banche e altri intermediari finanziari o dalle cariche societarie; d) previsione della sanzione accessoria della pubblicita' della sanzione pecuniaria e accessoria, a carico dell'autore della violazione, su quotidiani e altri mezzi di comunicazione a larga diffusione e nei locali aperti al pubblico delle banche e degli altri intermediari finanziari presso i quali l'autore della violazione ricopra cariche societarie o dei quali lo stesso sia dipendente; e) previsione della sanzione accessoria della confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, ovvero di beni di valore equivalente; f) attribuzione della competenza ad irrogare le sanzioni accessorie alla medesima autorita' competente ad irrogare la sanzione principale.
Note all'art. 40. Per il decreto legislativo n. 385/1993 si vedano le note all'art. 19. Per il decreto legislativo n. 58/1998 si vedano le note all'art. 2. Per la legge n. 576/1982 si vedano le note all'art. 39. Per il decreto legislativo n. 124/1993 si vedano le note all'art. 39. - Si riporta il testo dell'art. 133 del codice penale: "Art. 133. (Gravita' del reato: valutazione agli effetti della pena). - Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravita' del reato, desunta: 1. dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalita' dell'azione; 2. dalla gravita' del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato [c.p. 626]; 3. dalla intensita' del dolo o dal grado della colpa. Il giudice deve tener conto, altresi', della capacita' a delinquere del colpevole, desunta: 1. dai motivi a delinquere e dal carattere [c.p.p. 220] del reo; 2. dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3. dalla condotta contemporanea o susseguente al reato.".