Arti 51.
                        Classi di anzianita'
  1.   La   progressione   economica   dei   magistrati  si  articola
automaticamente  secondo  le  seguenti  classi  di  anzianita', salvo
quanto  previsto  dai  commi  2  e  3  e  fermo  restando il migliore
trattamento economico eventualmente conseguito:
    a) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;
    b) seconda classe: da sei mesi a due anni;
    c) terza classe: da due a cinque anni;
    d) quarta classe: da cinque a tredici anni;
    e) quinta classe: da tredici a venti anni;
    f) sesta classe: da venti a ventotto anni;
    g) settima classe: da ventotto anni in poi.
  2.  I  magistrati  che  conseguono  le  funzioni di secondo grado a
seguito  del  concorso  per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui
all'articolo 12, comma 3, conseguono la quinta classe di anzianita'.
  3.  I  magistrati  che  conseguono  le  funzioni  di legittimita' a
seguito  dei  concorsi di cui all'articolo 12, comma 4, conseguono la
sesta classe di anzianita'.