Arti 51. Classi di anzianita' 1. La progressione economica dei magistrati si articola automaticamente secondo le seguenti classi di anzianita', salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito: a) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi; b) seconda classe: da sei mesi a due anni; c) terza classe: da due a cinque anni; d) quarta classe: da cinque a tredici anni; e) quinta classe: da tredici a venti anni; f) sesta classe: da venti a ventotto anni; g) settima classe: da ventotto anni in poi. 2. I magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui all'articolo 12, comma 3, conseguono la quinta classe di anzianita'. 3. I magistrati che conseguono le funzioni di legittimita' a seguito dei concorsi di cui all'articolo 12, comma 4, conseguono la sesta classe di anzianita'.