Art. 97. 
              Procedimento di approvazione dei progetti 
 
  1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene
effettuata in conformita' alle norme dettate  dalla  legge  7  agosto
1990, n. 241 e alle disposizioni statali e regionali che regolano  la
materia. Si applicano le disposizioni in  materia  di  conferenza  di
servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241. 
 
          Nota all'art. 97: 
              - Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si veano le  note
          all'art. 2.