Art. 97. Procedimento di approvazione dei progetti 1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformita' alle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nota all'art. 97: - Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si veano le note all'art. 2.