Art. 98. 
Effetti  dell'approvazione  dei  progetti  ai  fini  urbanistici   ed
                            espropriativi 
          (art. 14, comma 13, e 38-bis, legge n. 109/1994) 
 
  1. Restano ferme le norme  vigenti  che  stabiliscono  gli  effetti
dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi. 
  2. Al fine di accelerare  la  realizzazione  di  infrastrutture  di
trasporto, viabilita' e parcheggi,  tese  a  migliorare  la  qualita'
dell'aria e dell'ambiente nelle citta', l'approvazione  dei  progetti
definitivi da  parte  del  consiglio  comunale  costituisce  variante
urbanistica a tutti gli effetti.