Art. 103.
               Sospensione, revoca o modifica dell'AIC
  1.  Il  Ministero  della  salute sospende, revoca o modifica un'AIC
qualora sia accertato che:
    a) la  valutazione  del rapporto rischio beneficio del medicinale
veterinario nelle condizioni d'impiego autorizzate non e' favorevole,
tenuto  conto segnatamente dei vantaggi sotto il profilo della salute
e   del   benessere   degli  animali,  nonche'  della  sicurezza  del
consumatore  quando  l'autorizzazione  riguarda medicinali veterinari
per uso zootecnico;
    b) il  medicinale  veterinario  non  ha alcun effetto terapeutico
sulla specie animale oggetto del trattamento;
    c) il  medicinale veterinario non ha la composizione qualitativa,
e quantitativa dichiarata;
    d) il  tempo  di attesa, indicato affinche' i prodotti alimentari
provenienti  dall'animale trattato non contengano residui che possono
essere pericolosi per la salute del consumatore, e' insufficiente;
    e) il medicinale veterinario e' autorizzato per un uso vietato da
successive disposizioni comunitarie;
    f)  le  informazioni  che  figurano  nel fascicolo, a norma degli
articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 31, sono erronee;
    g) i  controlli  di cui all'articolo 101, comma 1, non sono stati
effettuati.
  2. Quando una disciplina comunitaria e' ancora in corso d'adozione,
il  Ministero  della salute puo' rifiutare il rilascio dell'AIC di un
medicinale veterinario, se ritiene che tale misura sia necessaria per
assicurare  la  tutela  della salute pubblica dei consumatori o della
salute degli animali.
  3.   L'AIC  puo'  essere  inoltre  sospesa,  ritirata,  revocata  o
modificata qualora sia accertato quanto segue:
    a) le   informazioni   figuranti  nel  fascicolo  a  norma  degli
articoli 12,  13,  14,  15, 16 e 17 non sono state modificate a norma
dell'articolo 31, commi 1 e 4;
    b) gli  elementi  nuovi di cui all'articolo 31, comma 3, non sono
stati portati a conoscenza del Ministero della salute.