Art. 103. 
               Sospensione, revoca o modifica dell'AIC 
  1. Il Ministero della salute sospende,  revoca  o  modifica  un'AIC
qualora sia accertato che: 
    a) la valutazione del rapporto rischio beneficio  del  medicinale
veterinario nelle condizioni d'impiego autorizzate non e' favorevole,
tenuto conto segnatamente dei vantaggi sotto il profilo della  salute
e  del  benessere  degli  animali,  nonche'   della   sicurezza   del
consumatore quando l'autorizzazione  riguarda  medicinali  veterinari
per uso zootecnico; 
    b) il medicinale veterinario non  ha  alcun  effetto  terapeutico
sulla specie animale oggetto del trattamento; 
    c) il medicinale veterinario non ha la composizione  qualitativa,
e quantitativa dichiarata; 
    d) il tempo di attesa, indicato affinche' i  prodotti  alimentari
provenienti dall'animale trattato non contengano residui che  possono
essere pericolosi per la salute del consumatore, e' insufficiente; 
    e) il medicinale veterinario e' autorizzato per un uso vietato da
successive disposizioni comunitarie; 
    f) le informazioni che figurano  nel  fascicolo,  a  norma  degli
articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 31, sono erronee; 
    g) i controlli di cui all'articolo 101, comma 1, non  sono  stati
effettuati. 
  2. Quando una disciplina comunitaria e' ancora in corso d'adozione,
il Ministero della salute puo' rifiutare il rilascio dell'AIC  di  un
medicinale veterinario, se ritiene che tale misura sia necessaria per
assicurare la tutela della salute pubblica dei  consumatori  o  della
salute degli animali. 
  3.  L'AIC  puo'  essere  inoltre  sospesa,  ritirata,  revocata   o
modificata qualora sia accertato quanto segue: 
    a) le informazioni figuranti nel fascicolo a norma degli articoli
12,  13,  14,  15,  16  e  17  non  sono  state  modificate  a  norma
dell'articolo 31, commi 1 e 4; 
    b) gli elementi nuovi di cui all'articolo 31, comma 3,  non  sono
stati portati a conoscenza del Ministero della salute.