Art. 104.
           Divieto di distribuzione e ritiro dal commercio
  1.  Salvo  quanto  previsto  all'articolo 103,  il  Ministero della
salute  vieta la distribuzione del medicinale veterinario e ne ordina
il ritiro dal commercio qualora sia accertato che:
    a) la  valutazione  del rapporto rischio beneficio del medicinale
veterinario nelle condizioni d'impiego autorizzate non e' favorevole,
tenuto  conto segnatamente dei vantaggi sotto il profilo della salute
e del benessere degli animali, nonche' della sicurezza e dei vantaggi
in materia di salute del consumatore quando l'autorizzazione riguarda
medicinali veterinari per uso zootecnico;
    b) il  medicinale  veterinario  non  ha alcun effetto terapeutico
sulla specie animale oggetto del trattamento;
    c) il medicinale veterinario non ha la composizione qualitativa e
quantitativa dichiarata;
    d) il  tempo  di  attesa indicato affinche' i prodotti alimentari
provenienti  dall'animale trattato non contengano residui che possono
essere pericolosi per la salute del consumatore, e' insufficiente;
    e) non sono stati effettuati i controlli di cui all'articolo 101,
comma 1,  o  non  sono  stati  rispettati altri obblighi o condizioni
relativi al rilascio dell'autorizzazione alla fabbricazione.
  2.   Il   Ministero  della  salute  puo'  limitare  il  divieto  di
distribuzione   e   il   ritiro   dal  commercio  ai  soli  lotti  di
fabbricazione oggetto della contestazione di cui al comma 1.