Art. 104. 
           Divieto di distribuzione e ritiro dal commercio 
  1. Salvo quanto  previsto  all'articolo  103,  il  Ministero  della
salute vieta la distribuzione del medicinale veterinario e ne  ordina
il ritiro dal commercio qualora sia accertato che: 
    a) la valutazione del rapporto rischio beneficio  del  medicinale
veterinario nelle condizioni d'impiego autorizzate non e' favorevole,
tenuto conto segnatamente dei vantaggi sotto il profilo della  salute
e del benessere degli animali, nonche' della sicurezza e dei vantaggi
in materia di salute del consumatore quando l'autorizzazione riguarda
medicinali veterinari per uso zootecnico; 
    b) il medicinale veterinario non  ha  alcun  effetto  terapeutico
sulla specie animale oggetto del trattamento; 
    c) il medicinale veterinario non ha la composizione qualitativa e
quantitativa dichiarata; 
    d) il tempo di attesa indicato affinche'  i  prodotti  alimentari
provenienti dall'animale trattato non contengano residui che  possono
essere pericolosi per la salute del consumatore, e' insufficiente; 
    e) non sono stati effettuati i controlli di cui all'articolo 101,
comma 1, o non sono stati  rispettati  altri  obblighi  o  condizioni
relativi al rilascio dell'autorizzazione alla fabbricazione. 
  2.  Il  Ministero  della  salute  puo'  limitare  il   divieto   di
distribuzione  e  il  ritiro  dal  commercio   ai   soli   lotti   di
fabbricazione oggetto della contestazione di cui al comma 1.