Art. 105.
              Sospensione o revoca dell'autorizzazione
                         alla fabbricazione
  1.  Il  Ministero  della  salute sospende o revoca l'autorizzazione
alla  fabbricazione per una categoria di preparazioni o per l'insieme
di   queste,   quando   viene  meno  una  delle  condizioni  previste
all'articolo 47.
  2.  In  caso  di  inosservanza  delle  disposizioni  relative  alla
fabbricazione   o  all'importazione  da  Paesi  terzi  di  medicinali
veterinari  il  Ministero  della  salute,  oltre alle misure previste
all'articolo 94  puo'  disporre  la sospensione della fabbricazione o
vietare     l'importazione,    nonche'    revocare    o    sospendere
l'autorizzazione alla fabbricazione per una categoria di preparazioni
o per l'insieme di queste.