Art. 106.
         Divieto di fabbricazione, importazione, detenzione,
        vendita, fornitura e impiego di medicinali veterinari
                       ad azione immunologica.
  1.   Il   Ministero  della  salute  al  fine  del  controllo  della
eradicazione  di una malattia degli animali, puo' vietare su tutto il
territorio   nazionale   o   su   parte  di  esso  la  fabbricazione,
l'importazione,  la  detenzione, la vendita, la fornitura e l'impiego
di  medicinali  veterinari ad azione immunologica, qualora si accerti
che:
    a) la  somministrazione  del  prodotto  in questione agli animali
interferisce  con  l'attuazione  di  un  programma  nazionale volto a
diagnosticare,  controllare o eradicare malattie animali, ovvero puo'
creare    difficolta'    nella    certificazione    dell'assenza   di
contaminazione  degli  animali  vivi  o  degli  alimenti  o  di altri
prodotti ottenuti dagli animali trattati;
    b) la  malattia  per  la  quale  il  prodotto  dovrebbe conferire
l'immunita'  risulta  sostanzialmente assente dal territorio preso in
considerazione.
  2.  In  applicazione  del  comma 1,  il Ministero della salute puo'
rifiutare  il  rilascio  di una AIC richiesta secondo le procedure di
cui agli articoli 36, 37 e 38.