Art. 38
    Razionalizzazione della spesa energetica degli enti pubblici

  1.   Ai   fini   del   contenimento   della  spesa  pubblica  e  di
razionalizzazione   dell'uso  delle  risorse  energetiche,  gli  enti
pubblici  sono autorizzati ad avviare procedure ad evidenza pubblica,
nel   rispetto  della  legislazione  comunitaria  e  nazionale  sulla
concorrenza,  per  l'individuazione  di  societa' alle quali affidare
servizi  di verifica, monitoraggio ed interventi diretti, finalizzati
all'ottenimento  di  riduzioni di costi di acquisto dell'energia, sia
termica che elettrica.
  2.  Il  corrispettivo  delle  societa' assegnatarie del servizio e'
dato  esclusivamente  dalla vendita di eventuali titoli di efficienza
energetica rilasciati in conseguenza dell'attivita' svolta.