Art. 40
             Disposizioni concernenti la Presidenza del
                  Consiglio dei Ministri ed il CIPE

  1.  Il  comma  4  dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
"4.  Per  lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento
di   risultati  determinati  o  per  la  realizzazione  di  specifici
programmi,  il  Presidente  istituisce, con proprio decreto, apposite
strutture  di  missione,  la  cui  durata  temporanea,  comunque  non
superiore  a  quella  del Governo che le ha istituite, e' specificata
dall'atto  istitutivo.  Entro  trenta giorni dalla data di entrata in
vigore  della presente disposizione, il Presidente puo' ridefinire le
finalita'  delle strutture di missione gia' operanti: in tale caso si
applica l'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive  modificazioni.  Sentiti  il  Comitato  nazionale  per  la
bioetica  e  gli  altri  organi  collegiali  che  operano  presso  la
Presidenza,  il  Presidente,  con  propri  decreti,  ne disciplina le
strutture di supporto.
  4-bis.  Per le attribuzioni che implicano l'azione unitaria di piu'
dipartimenti  o  uffici  a  questi  equiparabili,  il Presidente puo'
istituire  con  proprio  decreto  apposite  unita'  di  coordinamento
interdipartimentale,   il  cui  responsabile  e'  nominato  ai  sensi
dell'articolo  18,  comma  3,  della  legge  23  agosto 1988, n. 400.
Dall'attuazione  del  presente comma non devono in ogni caso derivare
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.".
  2.  Al  fine di monitorare il rispetto dei principi di invarianza e
contenimento  degli oneri connessi all'applicazione del decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233, e del presente decreto, con apposito decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri si provvede, a valere sulle
disponibilita'  per  l'anno 2006 previste dall'articolo 1, comma 261,
della  legge  30  dicembre 2004, n. 311, alla costituzione, presso il
Dipartimento  per  l'attuazione  del  programma  di  Governo,  di una
struttura  interdisciplinare di elevata qualificazione professionale,
giuridica,  economico-finanziaria  e  amministrativa,  di non piu' di
dieci   componenti,   per   curare   la  transizione  fino  al  pieno
funzionamento  dell'assetto  istituzionale  conseguente  ai  predetti
provvedimenti  normativi.  L'attivita'  della  struttura,  in  quanto
aggiuntiva  alle  normali  funzioni  svolte dai suoi componenti, deve
svolgersi compatibilmente con tali prioritarie funzioni.
  3. All'articolo 16, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n.
48,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti parole: "e dai Ministri
dell'universita' e della ricerca e della pubblica istruzione".