Art. 41
                       Incarichi dirigenziali

  1. All'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.  165,  dopo  le parole: "gli incarichi di funzione dirigenziale di
cui  al  comma  3",  sono  aggiunte  le  seguenti: ", al comma 5-bis,
limitatamente   al   personale  non  appartenente  ai  ruoli  di  cui
all'articolo 23, e al comma 6,".
  2.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 19, comma 8, del decreto
legislativo  30  marzo  2001, n. 165, si applicano anche ai direttori
delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali.
  3.  In  sede  di  prima applicazione dell'articolo 19, comma 8, del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  come  modificato ed
integrato  dai  commi  1  e  2, gli incarichi ivi previsti, conferiti
prima  del  17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
  4.  Il  comma  309 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266,  e'  soppresso.  In  via  transitoria,  le  nomine  degli organi
dell'Agenzia  per i servizi sanitari regionali, di cui all'articolo 2
del   decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  115,  e  successive
modificazioni, cessano ove non confermate entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.