Art. 43
          Qualita' e valutazione dell'azione amministrativa
                       e dei servizi pubblici

  1.  In  attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma
3,  del  decreto  legislativo  1999,  n.  286,  il Dipartimento della
funzione pubblica predispone, entro il 31 dicembre 2006, un piano per
il  miglioramento  della  qualita'  dei  servizi  resi dalla pubblica
amministrazione  e  dai  gestori  di  servizi pubblici. Il piano reca
anche  linee  guida  per  l'adozione,  da parte delle amministrazioni
interessate  da  processi  di  riorganizzazione  delle  strutture, di
sistemi di misurazione della qualita' dei servizi resi all'utenza.