Art. 44
      Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
       e successive modificazioni - Nuovo Codice della strada

  1.  Al  comma  2  dell'articolo  126-bis del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il quarto periodo e' sostituito dal seguente:
   "La  comunicazione  deve essere effettuata a carico del conducente
   quale   responsabile   della   violazione;  nel  caso  di  mancata
   identificazione  di  questi,  il  proprietario del veicolo, ovvero
   altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire
   all'organo  di  polizia  che  procede, entro sessanta giorni dalla
   data  di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e
   della   patente   del   conducente   al   momento  della  commessa
   violazione.";
b) il sesto periodo e' sostituito dal seguente:
   "Il  proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai
   sensi  dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che
   omette,  senza  giustificato  e documentato motivo, di fornirli e'
   soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma
   da euro 250 a euro 1.000.".
  2. Il punteggio decurtato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2,
del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo previgente
la  data  di entrata in vigore del presente decreto, dalla patente di
guida   del   proprietario   del   veicolo,  qualora  non  sia  stato
identificato   il   conducente   responsabile  della  violazione,  e'
riattribuito  d'ufficio  dall'organo  di  polizia alle cui dipendenze
opera   l'agente   accertatore,  che  ne  da'  comunicazione  in  via
telematica   al   Centro   elaborazione   dati   motorizzazione   del
Dipartimento  per i trasporti terrestri, personale, affari generali e
la  pianificazione  generale  dei  trasporti. Fatti salvi gli effetti
degli   esami  di  revisione  gia'  sostenuti,  perdono  efficacia  i
provvedimenti  di  cui  al  comma 6 dello stesso articolo, adottati a
seguito  di  perdita  totale  del  punteggio cui abbia contribuito la
decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma.
  3.  All'articolo 97, del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n.
285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
a) al  comma 7, dopo le parole: "il certificato di circolazione" sono
   inserite le seguenti: ", quando previsto,";
b) il comma 14 e' sostituito dal seguente:
   "14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione
   amministrativa  accessoria della confisca del ciclomotore, secondo
   le  norme  di  cui  al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi
   previsti  dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore,
   fatta  salva la facolta' degli enti da cui dipende il personale di
   polizia  stradale  che  ha  accertato  la  violazione  di chiedere
   tempestivamente  che  sia  assegnato  il  ciclomotore  confiscato,
   previo   ripristino  delle  caratteristiche  costruttive,  per  lo
   svolgimento  dei  compiti  istituzionali e fatto salvo l'eventuale
   risarcimento  del  danno in caso di accertata illegittimita' della
   confisca  e  distruzione.  Alla  violazione  prevista  dal comma 6
   consegue   la   sanzione   amministrativa   accessoria  del  fermo
   amministrativo  del  veicolo per un periodo di sessanta giorni; in
   caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il
   fermo amministrativo del veicolo e' disposto per novanta giorni.
   Alla  violazione  prevista  dai  commi  8 e 9 consegue la sanzione
   accessoria  del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di
   un  mese  o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio,
   la  sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo,
   secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".
  4. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7.  Alle  violazioni  previste  dai  commi  1  e  2,  alla  sanzione
pecuniaria  amministrativa,  consegue  il  fermo  amministrativo  del
veicolo  per  sessanta  giorni,  ai  sensi del capo I, sezione II del
titolo  VI;  quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un
motociclo  sia  stata  commessa,  per  almeno  due  volte,  una delle
violazioni  previste  dai  commi  1  e 2, il fermo amministrativo del
veicolo e' disposto per novanta giorni.".