Art. 45
    Attivita' della pubblica amministrazione in materia di dighe

  1.   Il   Registro   italiano   dighe  (RID),  istituito  ai  sensi
dell'articolo  91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e' soppresso.
  2.  I  compiti  e le attribuzioni facenti capo al Registro italiano
dighe,   ai   sensi   del   citato  articolo  91,  comma  1,  nonche'
dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo
2003,  n.  136,  sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture, e
sono esercitati dalle articolazioni amministrative individuate con il
regolamento  di  organizzazione  del  Ministero,  adottato  ai  sensi
dell'articolo  1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
Fino  all'adozione  del  citato regolamento, l'attivita' facente capo
agli uffici periferici del Registro italiano dighe continua ad essere
esercitata  presso  le  sedi  e  gli uffici gia' individuati ai sensi
dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo
2003, n. 136.
  3.  Le  spese  occorrenti per il finanziamento delle attivita' gia'
facenti  capo  al  Registro  italiano  dighe  sono  finanziate  dalla
contribuzione   a   carico   degli   utenti  dei  servizi,  ai  sensi
dell'articolo  12,  comma  1,  lettere  b)  e  c),  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, nei modi previsti
dalla legge, per la parte non coperta da finanziamento a carico dello
Stato, e affluiscono ad apposita unita' previsionale di base inserita
nello  stato  di previsione del Ministero delle infrastrutture. Nella
medesima  unita'  previsionale  di base confluiscono gli stanziamenti
finanziari attualmente iscritti nello stato di previsione della spesa
del  Ministero  delle  infrastrutture  per  le attivita' del Registro
italiano dighe.
  4.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e
i   parametri  per  la  quantificazione  degli  oneri  connessi  alle
attivita'  gia' facenti capo al Registro italiano dighe, ivi comprese
quelle  di  cui all'ultimo periodo del comma 1, dell'articolo 6 della
legge 1° agosto 2002, n. 166.
  5. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' di interesse
pubblico  gia'  facenti  capo  al  Registro  italiano  dighe, fino al
perfezionamento  del  processo  di riorganizzazione disposto ai sensi
del  presente  articolo, e' nominato un Commissario straordinario per
l'espletamento   dei   compiti  indifferibili  ed  urgenti  assegnati
all'ente  e la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza di
cui   al   decreto-legge  29  marzo  2004,  n.  79,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139.
  6. Il personale attualmente in servizio presso il Registro italiano
dighe conserva lo stato giuridico ed economico in godimento.
  7.  La  Consulta  degli iscritti, di cui all'articolo 8 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  24 marzo 2003, n. 136, continua a
svolgere  i compiti previsti ai sensi del citato decreto, senza oneri
a  carico  dei  bilanci  pubblici.  Alle esigenze di segreteria della
stessa provvedono le strutture organizzative individuate ai sensi del
comma  2  del  presente  articolo.  A  tale  fine,  resta  fermo,  in
particolare, quanto previsto ai sensi del comma 9 del citato articolo
8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003.