Art. 41. 
                     Formazione dell'odontoiatra 
  1. L'ammissione alla formazione di odontoiatra  e'  subordinata  al
possesso di  un  diploma  di  scuola  secondaria  superiore  che  dia
accesso, per tali studi, alle universita'. 
  2. La formazione dell'odontoiatra comprende un  percorso  di  studi
teorici e pratici della durata minima di cinque anni svolti  a  tempo
pieno. Il programma di  studi,  che  permette  il  conseguimento  del
diploma di laurea in odontoiatria  e  protesi  dentaria,  corrisponde
almeno a quello di cui all'allegato V, punto 5.3.1. Detti studi  sono
effettuati  presso   un'universita'   o   sotto   il   controllo   di
un'universita'. 
  3. La  formazione  dell'odontoiatra  garantisce  l'acquisizione  da
parte dell'interessato delle sottoelencate conoscenze e competenze: 
    a)  adeguate  conoscenze  delle  scienze  sulle  quali  si  fonda
l'odontoiatria, nonche' una buona comprensione dei metodi scientifici
e, in particolare, dei principi relativi alla misura  delle  funzioni
biologiche, alla valutazione di fatti  stabiliti  scientificamente  e
all'analisi dei dati; 
    b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del
comportamento di persone sane e  malate,  nonche'  del  modo  in  cui
l'ambiente  naturale  e  sociale  influisce  sullo  stato  di  salute
dell'uomo, nella misura in cui cio' sia correlato all'odontoiatria; 
    c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione di denti,
bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e  malati,  nonche'  dei
loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere  fisico
e sociale del paziente; 
    d) adeguata conoscenza delle discipline e dei metodi clinici  che
forniscano un quadro coerente delle anomalie, lesioni e malattie  dei
denti, della bocca, delle mascelle e dei  relativi  tessuti,  nonche'
dell'odontoiatria   sotto   l'aspetto   preventivo,   diagnostico   e
terapeutico; 
    e)  adeguata  esperienza  clinica   acquisita   sotto   opportuno
controllo. 
  4. La formazione di odontoiatra conferisce le competenze necessarie
per esercitare tutte le attivita'  inerenti  alla  prevenzione,  alla
diagnosi e alla cura delle anomalie e delle malattie dei denti, della
bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti. 
  5.  Le  attivita'  professionali  dell'odontoiatra  sono  stabilite
dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409. 
 
          Nota all'art. 41: 
              - L'articolo 1, della citata legge 24 luglio  1985,  n.
          409, cosi' recita: «Art. 1.  E'  istituita  la  professione
          sanitaria di odontoiatra che viene esercitata da coloro che
          sono in possesso del diploma di laurea  in  odontoiatria  e
          protesi   dentaria   e    della    relativa    abilitazione
          all'esercizio  professionale,  conseguita  a  seguito   del
          superamento di apposito esame di Stato.».