Art. 42. 
                Formazione di odontoiatra specialista 
  1. L'ammissione alle scuole  di  specializzazione  in  odontoiatria
presuppone il possesso di un diploma  di  laurea  in  odontoiatria  e
protesi dentaria, corredato della relativa abilitazione all'esercizio
professionale. Tale diploma attesta il  compimento  con  successo  di
cinque anni di studi teorici  e  pratici  nell'ambito  del  ciclo  di
formazione di cui all'articolo 41. 
  2 Accedono alle scuole di specializzazione in odontoiatria  di  cui
al comma 1 anche coloro  i  quali  sono  in  possesso  dei  requisiti
previsti agli articoli 32 e 43. 
  3.  La  formazione  dell'odontoiatra   specialista   comprende   un
insegnamento teorico e pratico che si svolge presso una  universita',
una azienda ospedaliera o un istituto accreditato a tale  fine  dalle
universita'. 
  4. La formazione di  odontoiatra  specialista  si  svolge  a  tempo
pieno, per un periodo non inferiore a tre anni,  sotto  il  controllo
delle autorita' od organi competenti. Essa richiede la partecipazione
personale  dello  specializzando  alle  attivita'  e  responsabilita'
proprie della disciplina.