Art. 43. 
            Diritti acquisiti specifici degli odontoiatri 
  1.  Ai  fini   dell'esercizio   dell'attivita'   professionale   di
odontoiatra di cui all'allegato V, punto 5.3.2, ai cittadini  di  cui
all'articolo  2,  comma  1,  in  possesso  di  un  titolo  di  medico
rilasciato in Spagna, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania,
che hanno iniziato la formazione in medicina entro la  data  indicata
per ciascuno dei suddetti Stati  nell'allegato  V,  punto  5.3.2,  e'
riconosciuto il titolo di formazione di medico  purche'  accompagnato
da un attestato rilasciato dalla autorita' competente dello Stato  di
provenienza. 
  2. Detto attestato deve certificare il contestuale  rispetto  delle
sottoelencate condizioni: 
    a)  che   tali   cittadini   hanno   esercitato   effettivamente,
lecitamente  e  a  titolo  principale  nello  Stato  di   provenienza
l'attivita'  professionale  di  odontoiatra,  per  almeno  tre   anni
consecutivi   nel   corso   dei   cinque   precedenti   il   rilascio
dell'attestato; 
    b) che tali persone sono autorizzate  a  esercitare  la  suddetta
attivita'  alle  stesse  condizioni  dei  titolari  del   titolo   di
formazione indicato per lo  Stato  di  provenienza  nell'allegato  V,
punto 5.3.2. 
  3. E' dispensato dal requisito della pratica professionale  di  tre
anni, di cui al comma 2, lettera a), chi ha portato a  termine  studi
di almeno tre anni,  che  le  autorita'  competenti  dello  Stato  di
provenienza dell'interessato certificano equivalenti alla  formazione
di cui all'articolo 41. 
  4. Per quanto riguarda la Repubblica Ceca e la Slovacchia, i titoli
di formazione conseguiti nell'ex Cecoslovacchia sono riconosciuti  al
pari dei titoli  di  formazione  cechi  e  slovacchi  e  alle  stesse
condizioni stabilite nei commi precedenti. 
  5. Il Ministero della salute, previi opportuni accertamenti  ed  in
collaborazione  con  gli  Ordini  dei  medici   chirurghi   e   degli
odontoiatri, attesta il possesso dei titoli di formazione in medicina
rilasciati in Italia a chi ha iniziato la formazione universitaria in
medicina dopo il 28 gennaio  1980  e  prima  del  31  dicembre  1984.
L'attestato  deve  certificare  il  rispetto   delle   tre   seguenti
condizioni: 
    a)  che  tali  persone  hanno   superato   la   specifica   prova
attitudinale organizzata  dalle  competenti  autorita'  italiane  per
verificare il possesso  delle  conoscenze  e  competenze  di  livello
paragonabile  a  quelle  dei  possessori  del  titolo  di  formazione
indicato per l'Italia all'allegato V, punto 5.3.2; 
    b) che tali persone hanno esercitato effettivamente,  lecitamente
e  a  titolo  principale  in  Italia  l'attivita'  professionale   di
odontoiatra, per almeno tre anni consecutivi  nel  corso  dei  cinque
precedenti il rilascio dell'attestato; 
    c) che tali persone sono autorizzate a  esercitare  o  esercitano
effettivamente,  lecitamente  e  a  titolo  principale  le  attivita'
professionale di odontoiatra alle stesse  condizioni  dei  possessori
del titolo di formazione indicato per l'Italia all'allegato V,  punto
5.3.2. 
  6. E' dispensato dalla prova attitudinale, di cui al quinto  comma,
lettera a), chi ha portato a termine studi di almeno tre anni, che il
Ministero della salute, previi gli opportuni accertamenti  presso  il
Ministero dell'universita' e della ricerca ed in  collaborazione  con
gli Ordini dei  medici  chirurghi  e  degli  odontoiatri  certificano
equivalenti alla formazione di cui all'articolo 41.  Sono  equiparati
ai  predetti  soggetti  coloro  che  hanno  iniziato  la   formazione
universitaria in Italia di medico dopo il 31 dicembre 1984, purche' i
tre anni di studio sopra citati abbiano  avuto  inizio  entro  il  31
dicembre 1994.