Art. 43. Diritti acquisiti specifici degli odontoiatri 1. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' professionale di odontoiatra di cui all'allegato V, punto 5.3.2, ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, in possesso di un titolo di medico rilasciato in Spagna, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania, che hanno iniziato la formazione in medicina entro la data indicata per ciascuno dei suddetti Stati nell'allegato V, punto 5.3.2, e' riconosciuto il titolo di formazione di medico purche' accompagnato da un attestato rilasciato dalla autorita' competente dello Stato di provenienza. 2. Detto attestato deve certificare il contestuale rispetto delle sottoelencate condizioni: a) che tali cittadini hanno esercitato effettivamente, lecitamente e a titolo principale nello Stato di provenienza l'attivita' professionale di odontoiatra, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell'attestato; b) che tali persone sono autorizzate a esercitare la suddetta attivita' alle stesse condizioni dei titolari del titolo di formazione indicato per lo Stato di provenienza nell'allegato V, punto 5.3.2. 3. E' dispensato dal requisito della pratica professionale di tre anni, di cui al comma 2, lettera a), chi ha portato a termine studi di almeno tre anni, che le autorita' competenti dello Stato di provenienza dell'interessato certificano equivalenti alla formazione di cui all'articolo 41. 4. Per quanto riguarda la Repubblica Ceca e la Slovacchia, i titoli di formazione conseguiti nell'ex Cecoslovacchia sono riconosciuti al pari dei titoli di formazione cechi e slovacchi e alle stesse condizioni stabilite nei commi precedenti. 5. Il Ministero della salute, previi opportuni accertamenti ed in collaborazione con gli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, attesta il possesso dei titoli di formazione in medicina rilasciati in Italia a chi ha iniziato la formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 e prima del 31 dicembre 1984. L'attestato deve certificare il rispetto delle tre seguenti condizioni: a) che tali persone hanno superato la specifica prova attitudinale organizzata dalle competenti autorita' italiane per verificare il possesso delle conoscenze e competenze di livello paragonabile a quelle dei possessori del titolo di formazione indicato per l'Italia all'allegato V, punto 5.3.2; b) che tali persone hanno esercitato effettivamente, lecitamente e a titolo principale in Italia l'attivita' professionale di odontoiatra, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell'attestato; c) che tali persone sono autorizzate a esercitare o esercitano effettivamente, lecitamente e a titolo principale le attivita' professionale di odontoiatra alle stesse condizioni dei possessori del titolo di formazione indicato per l'Italia all'allegato V, punto 5.3.2. 6. E' dispensato dalla prova attitudinale, di cui al quinto comma, lettera a), chi ha portato a termine studi di almeno tre anni, che il Ministero della salute, previi gli opportuni accertamenti presso il Ministero dell'universita' e della ricerca ed in collaborazione con gli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri certificano equivalenti alla formazione di cui all'articolo 41. Sono equiparati ai predetti soggetti coloro che hanno iniziato la formazione universitaria in Italia di medico dopo il 31 dicembre 1984, purche' i tre anni di studio sopra citati abbiano avuto inizio entro il 31 dicembre 1994.