Art. 31. Proroga della Commissione di studio sulla subsidenza 1. L'attivita' della Commissione di esperti sulla subsidenza, istituita per le finalita' di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, e' prorogata fino al 30 settembre 2008. Fino alla stessa data permangono le limitazioni di cui al comma 2 dell'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, purche' la valutazione di compatibilita' ambientale di cui al citato articolo non escluda fenomeni di subsidenza.