Art. 55.
           Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

  1.  E'  punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda
da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:
    a)  che  omette  la  valutazione  dei  rischi  e  l'adozione  del
documento  di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo
adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f)
dell'articolo  28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18,
comma 1, lettere q) e z), prima parte;
    b)  che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di
prevenzione  e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera
b), salvo il caso previsto dall'articolo 34;
  2.  Nei  casi  previsti  al comma 1, lettera a), si applica la pena
dell'arresto  da  sei  mesi  a un anno e sei mesi se la violazione e'
commessa:
    a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b),
c), d), f);
    b)  in  aziende  in  cui  si  svolgono  attivita' che espongono i
lavoratori  a  rischi  biologici  di  cui  all'articolo 268, comma 1,
lettere  c)  e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da
attivita'  di  manutenzione,  rimozione  smaltimento  e  bonifica  di
amianto;
    c)  per  le  attivita'  disciplinate dal titolo IV caratterizzate
dalla compresenza di piu' imprese e la cui entita' presunta di lavoro
non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
  3.  E'  punito  con  l'ammenda  da  3.000 a 9.000 euro il datore di
lavoro  che  non redige il documento di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), secondo le modalita' di cui all'articolo 29, commi 1, 2 e
3,  nonche'  nei  casi in cui nel documento di valutazione dei rischi
manchino  una  o piu' delle indicazioni di cui all'articolo 28, comma
2, lettere c) ed e).
  4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
    a)  con  l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 800 a
3.000  euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere b),
e),  g),  i),  m),  n),  o), p), 34, comma 3, 36, commi 1, 2 e 3, 43,
comma 1, lettere a), b) e c);
    b)  con  l'arresto  da  tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a
5.000  euro per la violazione degli articoli 18, commi 1, lettere d),
h),  e  v),  e 2, 26, comma 1, lettera b), 43, comma 1, lettere d) ed
e), 45, comma 1, 46, comma 2;
    c)  con  l'arresto  da  tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a
5.000  euro  per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera c).
Nei  casi  previsti  dal  comma 2, si applica la pena dell'arresto da
quattro a otto mesi;
    d)  con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 1.500
a  6.000  euro  per  la  violazione  degli articoli 26, comma 1, e 2,
lettere a) e b), 34, commi 1 e 2;
    e)  con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000
a  4.000  euro  per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera
l), e 43, comma 4;
    f)  con  l'arresto  da  tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a
10.000  euro  per non aver provveduto alla nomina di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a);
    g)  con  la  sanzione  amministrativa pecuniaria da 1.500 a 4.500
euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera bb);
    h)  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000
euro  per  la  violazione degli articoli 18, comma 1, lettera u), 29,
comma 4, e 35, comma 2;
    i)  con  la  sanzione  amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500
euro  per  la  violazione  dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con
riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni;
    l)  con  la  sanzione  amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000
euro  per  la  violazione  dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con
riferimento agli infortuni superiori ad un giorno;
    m)  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro
per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma
8;
    n) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro
3.000 in caso di violazione dall'articolo 18, comma 1, lettera s);
    o)  con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 in caso
di violazione dall'articolo 18, comma 1, lettera aa).
  5.  L'applicazione  della  sanzione  di cui al comma 4, lettera i),
esclude  l'applicazione  delle  sanzioni  conseguenti alla violazione
dell'articolo   53   del   testo   unico   delle   disposizioni   per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali,  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
 
          Nota all'art. 55:
              - Il  testo  dell'art.  53  del  decreto del Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle
          disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria contro gli
          infortuni  sul  lavoro  e le malattie professionali), e' il
          seguente:
              «Art.  53. - Il datore di lavoro e' tenuto a denunciare
          all'Istituto   assicuratore  gli  infortuni  da  cui  siano
          colpiti  i  dipendenti  prestatori  d'opera,  e  che  siano
          prognosticati    non    guaribili    entro    tre   giorni,
          indipendentemente  da  ogni valutazione circa la ricorrenza
          degli estremi di legge per l'indennizzabilita'. La denuncia
          dell'infortunio  deve  essere fatta con le modalita' di cui
          all'art.  13 entro due giorni da quello in cui il datore di
          lavoro  ne  ha  avuto  notizia  e  deve essere corredata da
          certificato medico. Qualora il datore di lavoro effettui la
          denuncia  di  infortunio per via telematica, il certificato
          medico  deve  essere  inviato  solo  su  espressa richiesta
          dell'Istituto  assicuratore  nelle  ipotesi  in cui non sia
          stato  direttamente  inviato  dal  lavoratore  o dal medico
          certificatore.
              Se  si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte
          o  per  il  quale  sia  preveduto  il pericolo di morte, la
          denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro
          ore dall'infortunio.
              Qualora  l'inabilita'  per  un infortunio prognosticato
          guaribile  entro  tre  giorni  si  prolunghi  al  quarto il
          termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.
              La  denuncia  dell'infortunio  ed il certificato medico
          debbono  indicare,  oltre alle generalita' dell'operaio, il
          giorno  e l'ora in cui e' avvenuto l'infortunio, le cause e
          le  circostanze  di esso, anche in riferimento ad eventuali
          deficienze  di misure di igiene e di prevenzione, la natura
          e  la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con
          le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.
              La  denuncia  delle  malattie professionali deve essere
          trasmessa  sempre  con  le modalita' di cui all'art. 13 dal
          datore  di  lavoro  all'Istituto assicuratore, corredata da
          certificato  medico,  entro  i  cinque  giorni successivi a
          quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al
          datore  di  lavoro  della manifestazione della malattia. Il
          certificato  medico deve contenere, oltre l'indicazione del
          domicilio  dell'ammalato  e  del luogo dove questi si trova
          ricoverato,    una    relazione   particolareggiata   della
          sintomatologia  accusata  dall'ammalato  stesso e di quella
          rilevata  dal  medico certificatore. I medici certificatori
          hanno  l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte
          le notizie che esso reputi necessarie.
              Nella  denuncia  debbono  essere, altresi', indicati le
          ore   lavorate   e  il  salario  percepito  dal  lavoratore
          assicurato    nei   quindici   giorni   precedenti   quello
          dell'infortunio o della malattia professionale.
              Per  gli  addetti  alla  navigazione  marittima ed alla
          pesca  marittima la denuncia deve essere fatta dal capitano
          o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante
          o,  in caso di loro impedimento, dall'armatore all'Istituto
          assicuratore   e   all'autorita'   portuale   o   consolare
          competente.  Quando  l'infortunio  si  verifichi durante la
          navigazione,  la  denuncia  deve essere fatta il giorno del
          primo approdo dopo l'infortunio. Il certificato medico, che
          deve  corredare  la  denuncia  di  infortunio,  deve essere
          rilasciato  dal  medico di bordo o, in mancanza di esso, da
          un  medico  del  luogo  di primo approdo sia nel territorio
          nazionale sia all'estero.
              I  contravventori  alle  precedenti  disposizioni  sono
          puniti    con    la   sanzione   amministrativa   da   lire
          cinquecentomila a lire tremilioni.».