Art. 58.
Sanzioni per il medico competente
1. Il medico competente e' punito:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 500 a 2.500
euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere d), e) e
f);
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.500
euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere b), c) e
g);
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 5.000
euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera l);
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000
euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere h), i) e
m), e per la violazione dell'articolo 41, comma 5;
e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.500
euro per la violazione dell'articolo 40, comma 1.