Art. 58.
                  Sanzioni per il medico competente

  1. Il medico competente e' punito:
    a)  con  l'arresto  fino a un mese o con l'ammenda da 500 a 2.500
euro  per  la  violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere d), e) e
f);
    b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.500
euro  per  la  violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere b), c) e
g);
    c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 5.000
euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera l);
    d)  con  la  sanzione  amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000
euro  per  la  violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere h), i) e
m), e per la violazione dell'articolo 41, comma 5;
    e)  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.500
euro per la violazione dell'articolo 40, comma 1.