Art. 57
                        Servizi di Cabotaggio

  1.  Le  funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione
relative  ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che
si  svolgono all'interno di una Regione sono esercitati dalla Regione
interessata.  Per le Regioni a statuto speciale il conferimento delle
funzioni  e  dei compiti avviene nel rispetto degli statuti speciali.
La  gestione  dei  servizi  di cabotaggio e' regolata da contratti di
servizio  secondo  quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto
legislativo n. 422 del 1997 in quanto applicabili al settore.
  2.  Le risorse attualmente previste nel bilancio dello Stato per il
finanziamento  dei  contratti  di  servizio  pubblico  di  cabotaggio
marittimo  sono altresi' destinate alla compartecipazione dello Stato
alla  spesa sostenuta dalle Regioni per l'erogazione di tali servizi.
Con  decreti  del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza  Stato-Regioni,  e'  disposta,  nei  limiti  delle risorse
disponibili  a  legislazione  vigente pro tempore, la ripartizione di
tali  risorse.  Al  fine  di  assicurare la congruita' e l'efficienza
della   spesa  statale,  le  Regioni,  per  accedere  al  contributo,
stipulano  i  contratti  e  determinano  oneri di servizio pubblico e
dinamiche tariffarie sulla base di criteri comuni stabiliti dal CIPE,
sentita la Conferenza Stato-Regioni.
  3. Su richiesta delle Regioni interessate, da effettuarsi entro 120
giorni  dall'entrata  in  vigore del presente provvedimento, l'intera
partecipazione detenuta dalla Societa' Tirrenia di Navigazione S.p.a.
nelle societa' Caremar - Campania Regionale Marittima S.p.a., Saremar
-  Sardegna  Regionale  Marittima S.p.a., Toremar - Toscana Regionale
Marittima  S.p.a.,  Siremar  -  Sicilia Regionale Marittima S.p.a. e'
trasferita, a titolo gratuito, rispettivamente alle Regioni Campania,
Sardegna,  Toscana,  Sicilia.  Entro  il medesimo termine, la Regione
Puglia  e  la  Regione  Lazio  possono  richiedere  il  trasferimento
gratuito,  a  societa' da loro interamente partecipate, del complesso
dei   beni,   delle   attivita'  e  delle  risorse  umane  utilizzate
rispettivamente  dalla Tirrenia di Navigazione S.p.a. e dalla Caremar
S.p.a.  per  l'esercizio  dei collegamenti con le Isole Tremiti e con
l'arcipelago Pontino.
  4.  In  deroga agli articoli 10, 17 e 18 del decreto legislativo n.
422  del  1997  e sussistendo comprovate esigenze economiche sociali,
ambientali,  anche  al  fine  di assicurare il rispetto del principio
della   continuita'  territoriale  e  la  domanda  di  mobilita'  dei
cittadini,  le  Regioni  possono  affidare, l'esercizio di servizi di
cabotaggio  a  societa'  di  capitale da esse interamente partecipate
secondo le modalita' stabilite dal diritto comunitario.
  5. All'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
il secondo periodo e' soppresso.