Art. 58
      Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
               di regioni, comuni ed altri enti locali

  1.  Per  procedere  al  riordino,  gestione  e  valorizzazione  del
patrimonio  immobiliare  di  Regioni,  Province,  Comuni e altri Enti
locali,  ciascun  ente con delibera dell'organo di Governo individua,
sulla  base  e  nei  limiti  della  documentazione esistente presso i
propri  archivi  e  uffici,  i  singoli  beni  immobili ricadenti nel
territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie
funzioni  istituzionali,  suscettibili  di  valorizzazione  ovvero di
dismissione.   Viene   cosi'   redatto  il  Piano  delle  Alienazioni
immobiliari allegato al bilancio di previsione.
  2.   L'inserimento   degli  immobili  nel  piano  ne  determina  la
conseguente  classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone
espressamente  la  destinazione  urbanistica;  la  deliberazione  del
consiglio  comunale  di  approvazione  del  Piano  delle  Alienazioni
costituisce   variante  allo  strumento  urbanistico  generale.  Tale
variante,  in  quanto  relativa  a singoli immobili, non necessita di
verifiche  di  conformita'  agli  eventuali  atti  di  pianificazione
sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni.
  3.  Gli  elenchi  di  cui ai commi 1 e 2, da pubblicare mediante le
forme  previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo
della  proprieta', in assenza di precedenti trascrizioni, e producono
gli  effetti  previsti  dall'articolo 2644 del codice civile, nonche'
effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
  4.   Gli   uffici   competenti   provvedono,  se  necessario,  alle
conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
  5.  Contro  l'iscrizione del bene negli elenchi di cui ai commi 1 e
2,  e'  ammesso  ricorso  amministrativo  entro sessanta giorni dalla
pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.
  6.  La  procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25
settembre  2001  n.  351, convertito con modificazioni dalla legge 23
novembre  2001  n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si
estende  ai  beni  immobili  inclusi negli elenchi di cui al presente
articolo.  In tal caso, la procedura prevista al comma 2 del suddetto
articolo  si  applica  solo  per  i  soggetti  diversi  dai  Comuni e
l'iniziativa   e'   rimessa   all'Ente   proprietario   dei  beni  da
valorizzare.  I bandi previsti dal comma 5 sono predisposti dall'Ente
proprietario dei beni da valorizzare.
  7.   I  soggetti  di  cui  all'articolo  1  possono  in  ogni  caso
individuare  forme  di  valorizzazione  alternative, nel rispetto dei
principi   di   salvaguardia   dell'interesse   pubblico  e  mediante
l'utilizzo di strumenti competitivi.
  8.  Gli  enti  proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di
cui  al  presente  articolo  possono conferire i propri beni immobili
anche  residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero
promuoverne  la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4
e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con
modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
  9.  Ai  conferimenti  di  cui  al  presente  articolo, nonche' alle
dismissioni  degli immobili inclusi negli elenchi di cui all'articolo
1, si applicano le disposizione dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni
dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.