Art. 32
        Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

  1.  Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e
41,  comma  3,  lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81,  e  successive  modificazioni,  si  applicano  a decorrere dal 16
maggio 2009.
  2.  Il  termine  di  cui  all'articolo  306,  comma  2, del decreto
legislativo  9  aprile  2008,  n. 81, e successive modificazioni, con
riferimento  alle  disposizioni  di cui all'articolo 28, commi 1 e 2,
del  medesimo  decreto  legislativo, concernenti la valutazione dello
stress  lavoro-correlato  e  la data certa, e' prorogato al 16 maggio
2009.