Art. 34.


                    Proroga in materia di farmaci


  1.  La  disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo,
del   decreto-legge   31  dicembre  2007,  n.  248,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' prorogata fino
al  31  dicembre  2009.  Con  successiva  determinazione dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  da approvarsi entro il 31 gennaio 2009, sono
definiti gli aspetti applicativi.