Art. 35
                   Personale degli enti di ricerca

  1.   Limitatamente  agli  enti  di  ricerca,  l'applicazione  delle
disposizioni  di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo
30  marzo  2001,  n. 165, nel testo modificato dall'articolo 3, comma
76,   della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e  successivamente
dall'articolo  46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
prorogata al 30 giugno 2009.