Art. 48.

                   Mobilita' intercompartimentale


  1.  Dopo  l'articolo  29  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nel Capo III, e' inserito il seguente:
  «Art.  29-bis  (Mobilita'  intercompartimentale). -  1.  Al fine di
favorire i processi di mobilita' fra i comparti di contrattazione del
personale delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente
del  Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione   e   l'innovazione,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia   e  delle  finanze,  previo  parere  della  Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del
1997,  sentite le Organizzazioni sindacali e' definita, senza nuovi o
maggiori  oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione
fra  i  livelli  di  inquadramento  previsti dai contratti collettivi
relativi ai diversi comparti di contrattazione.».