Art. 51.

          Territorializzazione delle procedure concorsuali


  1.  All'articolo  35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
al  comma  5-ter  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: «Il
principio  della  parita'  di  condizioni  per  l'accesso ai pubblici
uffici  e' garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con
riferimento  al  luogo  di  residenza  dei  concorrenti,  quando tale
requisito  sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non
attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.».
 
          Nota all'art. 51:
             -  Si  riporta il testo del comma 5-ter dell'art. 35 del
          gia'  citato  decreto  legislativo,  n. 165 del 2001, cosi'
          come modificato dal presente decreto legislativo:
             «5-ter.  Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento
          del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
          vigenti   per   un  termine  di  tre  anni  dalla  data  di
          pubblicazione.  Sono  fatti  salvi  i  periodi  di  vigenza
          inferiori  previsti  da leggi regionali. Il principio della
          parita'  di  condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e'
          garantito,  mediante specifiche disposizioni del bando, con
          riferimento  al  luogo di residenza dei concorrenti, quando
          tale  requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi
          altrimenti   non  attuabili  o  almeno  non  attuabili  con
          identico risultato.».