Art. 51. Territorializzazione delle procedure concorsuali 1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 5-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il principio della parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e' garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.».
Nota all'art. 51: - Si riporta il testo del comma 5-ter dell'art. 35 del gia' citato decreto legislativo, n. 165 del 2001, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo: «5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e' garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.».