Art. 46. 
                    (Programmazione finanziaria) 
 
    1. Ai fini dell'efficiente gestione del debito e per le finalita'
di cui all'articolo 47, le amministrazioni statali presentano,  entro
il 31 dicembre, una previsione dell'evoluzione attesa dei  flussi  di
cassa per l'anno seguente con relativo aggiornamento mensile entro il
10 di ciascun mese, sulla base di uno schema definito con decreto del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato. 
    2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze  sono
individuati le cadenze giornaliere per l'effettuazione  di  pagamenti
di natura ricorrente e  le  modalita'  di  attuazione  del  comma  1,
nonche' i tempi e  le  modalita'  di  trasmissione,  da  parte  delle
amministrazioni statali, delle informazioni sui flussi di cassa utili
per le previsioni sui prelevamenti dalla  Tesoreria  statale  e  ogni
altra informazione idonea a consentire una  gestione  ottimale  della
liquidita' del conto "Disponibilita' del Tesoro". 
    3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per  le  finalita'
di cui all'articolo 47, con proprio decreto,  sentita  la  Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica,  definisce  i
tempi  e  le  modalita'  di  trasmissione,  da   parte   degli   enti
territoriali assoggettati  al  Patto  di  stabilita'  interno,  delle
informazioni  sui  flussi  di  cassa  utili  per  le  previsioni  sui
prelevamenti dalla Tesoreria statale e ogni altra informazione idonea
a  consentire  una  gestione  ottimale  della  liquidita'  del  conto
"Disponibilita' del Tesoro". Le previsioni  non  costituiscono  alcun
vincolo all'attivita' gestionale dell'ente. 
    4. Per le fmalita' di cui  al  presente  articolo,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e'  altresi'  autorizzato  a  stipulare
protocolli d'intesa con gli enti pubblici che detengono conti  presso
la Tesoreria dello Stato.