Art. 46. (Programmazione finanziaria) 1. Ai fini dell'efficiente gestione del debito e per le finalita' di cui all'articolo 47, le amministrazioni statali presentano, entro il 31 dicembre, una previsione dell'evoluzione attesa dei flussi di cassa per l'anno seguente con relativo aggiornamento mensile entro il 10 di ciascun mese, sulla base di uno schema definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati le cadenze giornaliere per l'effettuazione di pagamenti di natura ricorrente e le modalita' di attuazione del comma 1, nonche' i tempi e le modalita' di trasmissione, da parte delle amministrazioni statali, delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla Tesoreria statale e ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidita' del conto "Disponibilita' del Tesoro". 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per le finalita' di cui all'articolo 47, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, definisce i tempi e le modalita' di trasmissione, da parte degli enti territoriali assoggettati al Patto di stabilita' interno, delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla Tesoreria statale e ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidita' del conto "Disponibilita' del Tesoro". Le previsioni non costituiscono alcun vincolo all'attivita' gestionale dell'ente. 4. Per le fmalita' di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze e' altresi' autorizzato a stipulare protocolli d'intesa con gli enti pubblici che detengono conti presso la Tesoreria dello Stato.