Art. 47. (Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilita' liquide) 1. All'articolo 5, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia stabiliscono mediante convenzione le condizioni di tenuta del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e dei conti ad esso assimilabili ed il saldo massimo su cui la Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Con successivo decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitivita', sono stabilite le modalita' di movimentazione della liquidita' e di selezione delle controparti". 2. La convenzione di cui all'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e' stipulata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Fino al momento della data di entrata in vigore della convenzione, ai sensi del comma 2 del presente articolo, la remunerazione del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria avverra' secondo le modalita' ed i termini previsti dal citato articolo 5, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Nel periodo transitorio restano ferme le disposizioni previste all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002, e all'articolo 4, terzo comma, del decreto ministeriale 6 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2003: "Modalita' per l'informatizzazione degli ordini di prelevamento dei fondi dai conti correnti di tesoreria centrale", relative alla remunerazione dei conti assimilabili al conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria. 4. All'articolo 46 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso pari a quello del conto denominato: "Disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria" (L)". 5. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti modalita' e criteri di contabilizzazione delle operazioni disciplinate dalle disposizioni di cui al presente articolo, nonche' le modalita' e i tempi di movimentazione dei fondi presso la Tesoreria statale.
Note all'art. 47: - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico), come modificato dalla presente legge: «Art. 5 (Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria). - 1. La Banca d'Italia non puo' concedere anticipazioni di alcun tipo al Ministero. 2. Il debito intrattenuto sul conto corrente presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, quale risulta alla fine del mese in cui e' stato completato il collocamento dei titoli di cui al comma 3, viene trasferito il giorno successivo in un apposito conto di transito, all'interesse annuo dell'1 per cento, e convertito entro trenta giorni in titoli di Stato, per un importo corrispondente, da assegnare alla Banca d'Italia al tasso annuo dell'1 per cento, con cedola annuale. La durata ed il piano di ammortamento dei predetti titoli sono stabiliti dal Ministro con il relativo decreto di emissione. 3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge 26 novembre 1993, n. 483, il Ministro procede all'emissione di titoli da collocare presso la Banca d'Italia per un netto ricavo di almeno 30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.973). I titoli hanno rendimenti corrispondenti a quelli di mercato. Il netto ricavo e' iscritto all'entrata del bilancio statale ed e' riassegnato ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per essere versato in un conto transitorio presso la Banca d'Italia, a cui corrisponde un interesse ad un tasso tale da compensare l'onere per interessi derivante dall'emissione dei titoli di cui al presente comma. 4. Completato il collocamento, il saldo del conto transitorio viene trasferito in un conto istituito presso la Banca d'Italia, denominato «disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria» e utilizzato per assicurare il regolare svolgimento del servizio medesimo. Sul predetto conto vengono giornalmente registrate le operazioni di introito e di pagamento connesse con il servizio di tesoreria e utilizzate per assicurare il regolare svolgimento del servizio medesimo. 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia stabiliscono mediante convenzione le condizioni di tenuta del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e dei conti ad esso assimilabili ed il saldo massimo su cui la Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Con successivo decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitivita', sono stabilite le modalita' di movimentazione della liquidita' e di selezione delle controparti. Con decreti del Ministro, viene stabilito l'eventuale importo differenziale a carico della Banca d'Italia, idoneo ad assicurare la compensazione dell'onere dipendente dallo scarto tra il tasso anzidetto e quello relativo ai titoli di cui al comma 3, fino al loro rimborso. Il Ministro e' autorizzato, ove lo ritenga opportuno, sentita la Banca d'Italia, ad assumere direttamente la gestione, nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto e a procedere secondo il disposto dell'art. 2, comma 2, della legge 28 marzo 1991, n. 104. 6. Sul predetto conto, nonche' sul conto di tesoreria denominato: «Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari», non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari. Non sono altresi' ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari notificati alla Banca d'Italia ed ai partecipanti al collocamento dei titoli di Stato risultati assegnatari in sede d'asta e volti a colpire il ricavato di tale collocamento non ancora affluito al predetto conto. Gli atti compiuti in violazione della presente norma sono nulli e la nullita' deve essere rilevata d'ufficio dal giudice. Tali atti non comportano pertanto alcun onere di accantonamento sulle giacenze del conto e sulle somme provenienti dal predetto collocamento. 6-bis. Ai conti e depositi intestati al Ministero presso il sistema bancario e utilizzati per la gestione della liquidita' si applicano le disposizioni del comma 6. 7. 8. Il conto non puo' presentare saldi a debito del Ministero. Qualora alla chiusura giornaliera della contabilita' della Banca d'Italia dovesse risultare un saldo a debito del Ministero, la Banca lo scrittura in un conto provvisorio, regolato al tasso ufficiale di sconto, ne da' immediata comunicazione al Ministro e non effettua ulteriori pagamenti per il servizio di tesoreria fino a quando il debito non risulti estinto. 9.» - Si riporta il testo dell'art. 46 del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, come modificato dalla presente legge: «Art. 46 (Criteri e modalita' per l'acquisto dei titoli di Stato). - 1. I conferimenti di cui all'art. 45 sono impiegati dal Fondo: a) per il caso previsto alla lettera a) dell'art. 45, per l'equivalente riduzione della consistenza dei titoli di Stato in circolazione pari al valore nominale dei medesimi; b) con riferimenti alle lettere b), c), d), e), f), e g) dell'art. 45, nell'acquisto dei titoli di Stato, o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1° gennaio 1995, nonche' per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da societa' delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione. 2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati. Dette operazioni sono esenti dalla tassa di cui all'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni. 3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso pari a quello del conto denominato: «Disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria». 4. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 6».