Art. 47. 
 
(Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro  per  la
               gestione delle disponibilita' liquide) 
 
    1. All'articolo 5, comma 5, del testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.  398,  i
primi  tre  periodi  sono  sostituiti  dai  seguenti:  "Il  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  e  la  Banca  d'Italia  stabiliscono
mediante convenzione le condizioni di tenuta del  conto  intrattenuto
dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio  di  tesoreria  e
dei conti ad esso assimilabili ed il saldo massimo su  cui  la  Banca
d'Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato  a  parametri
di mercato monetario. Con successivo decreto del Ministro, sulla base
di  criteri  di  trasparenza,  efficienza  e   competitivita',   sono
stabilite le  modalita'  di  movimentazione  della  liquidita'  e  di
selezione delle controparti". 
    2. La convenzione di cui all'articolo 5, comma 5, del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  398  del  2003,
come modificato dal comma 1 del presente articolo, e' stipulata entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
    3. Fino  al  momento  della  data  di  entrata  in  vigore  della
convenzione,  ai  sensi  del  comma  2  del  presente  articolo,   la
remunerazione del conto  intrattenuto  dal  Tesoro  presso  la  Banca
d'Italia per il servizio di tesoreria avverra' secondo  le  modalita'
ed i termini previsti dal citato articolo  5,  comma  5,  del  citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  398
del 2003, nel testo vigente prima della data  di  entrata  in  vigore
della presente  legge.  Nel  periodo  transitorio  restano  ferme  le
disposizioni  previste  all'articolo  3,   comma   3,   del   decreto
ministeriale 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
295 del 17 dicembre 2002, e all'articolo 4, terzo comma, del  decreto
ministeriale 6 giugno 2003, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
158 del 10 luglio  2003:  "Modalita'  per  l'informatizzazione  degli
ordini di prelevamento dei fondi  dai  conti  correnti  di  tesoreria
centrale", relative alla  remunerazione  dei  conti  assimilabili  al
conto intrattenuto  dal  Tesoro  presso  la  Banca  d'Italia  per  il
servizio di tesoreria. 
    4. All'articolo 46 del citato testo unico di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, il comma 3 e' sostituito
dal seguente: 
    "3. Sulle  giacenze  del  Fondo  la  Banca  d'Italia  corrisponde
semestralmente  un  tasso  pari  a  quello  del   conto   denominato:
"Disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria" (L)". 
    5. Con decreti del Ministero dell'economia e delle  finanze  sono
definiti modalita' e criteri di  contabilizzazione  delle  operazioni
disciplinate dalle disposizioni di cui al presente articolo,  nonche'
le modalita'  e  i  tempi  di  movimentazione  dei  fondi  presso  la
Tesoreria statale. 
 
              Note all'art. 47: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  5  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di debito pubblico), come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art. 5 (Disciplina del conto intrattenuto  dal  Tesoro
          presso la Banca d'Italia per il servizio di  tesoreria).  -
          1. La Banca d'Italia non puo'  concedere  anticipazioni  di
          alcun tipo al Ministero. 
              2. Il debito intrattenuto sul conto corrente presso  la
          Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, quale  risulta
          alla  fine  del  mese  in  cui  e'  stato   completato   il
          collocamento dei titoli di cui al comma 3, viene trasferito
          il giorno successivo in  un  apposito  conto  di  transito,
          all'interesse annuo dell'1 per cento,  e  convertito  entro
          trenta  giorni  in  titoli  di  Stato,   per   un   importo
          corrispondente, da assegnare alla Banca d'Italia  al  tasso
          annuo dell'1 per cento, con cedola annuale. La durata ed il
          piano di ammortamento dei predetti  titoli  sono  stabiliti
          dal Ministro con il relativo decreto di emissione. 
              3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore  della
          legge  26  novembre  1993,  n.  483,  il  Ministro  procede
          all'emissione  di  titoli  da  collocare  presso  la  Banca
          d'Italia per un netto ricavo di almeno 30.000  miliardi  di
          lire  (euro  15.493.706.973).  I  titoli  hanno  rendimenti
          corrispondenti a quelli di  mercato.  Il  netto  ricavo  e'
          iscritto all'entrata del bilancio statale ed e' riassegnato
          ad  apposito  capitolo  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero per essere versato in un conto transitorio presso
          la Banca d'Italia, a cui corrisponde  un  interesse  ad  un
          tasso tale da compensare l'onere  per  interessi  derivante
          dall'emissione dei titoli di cui al presente comma. 
              4. Completato  il  collocamento,  il  saldo  del  conto
          transitorio viene trasferito in un conto  istituito  presso
          la Banca d'Italia, denominato  «disponibilita'  del  Tesoro
          per il servizio di tesoreria» e utilizzato  per  assicurare
          il regolare svolgimento del servizio medesimo. Sul predetto
          conto vengono  giornalmente  registrate  le  operazioni  di
          introito  e  di  pagamento  connesse  con  il  servizio  di
          tesoreria  e  utilizzate   per   assicurare   il   regolare
          svolgimento del servizio medesimo. 
              5. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  la
          Banca  d'Italia  stabiliscono   mediante   convenzione   le
          condizioni di tenuta  del  conto  intrattenuto  dal  Tesoro
          presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e dei
          conti ad esso assimilabili ed il saldo massimo  su  cui  la
          Banca  d'Italia  corrisponde   un   tasso   di   interesse,
          commisurato  a  parametri   di   mercato   monetario.   Con
          successivo decreto del Ministro, sulla base di  criteri  di
          trasparenza, efficienza e competitivita', sono stabilite le
          modalita' di movimentazione della liquidita' e di selezione
          delle  controparti.  Con  decreti   del   Ministro,   viene
          stabilito l'eventuale importo differenziale a carico  della
          Banca  d'Italia,  idoneo  ad  assicurare  la  compensazione
          dell'onere dipendente dallo scarto tra il tasso anzidetto e
          quello relativo ai titoli di cui al comma 3, fino  al  loro
          rimborso.  Il  Ministro  e'  autorizzato,  ove  lo  ritenga
          opportuno,  sentita  la   Banca   d'Italia,   ad   assumere
          direttamente  la  gestione,  nell'ambito  del  servizio  di
          tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto e  a
          procedere secondo il disposto dell'art. 2, comma  2,  della
          legge 28 marzo 1991, n. 104. 
              6. Sul predetto conto, nonche' sul conto  di  tesoreria
          denominato: «Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati
          finanziari»,  non  sono  ammessi  sequestri,  pignoramenti,
          opposizioni o altre misure  cautelari.  Non  sono  altresi'
          ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure
          cautelari notificati alla Banca d'Italia ed ai partecipanti
          al collocamento dei titoli di Stato  risultati  assegnatari
          in sede d'asta e  volti  a  colpire  il  ricavato  di  tale
          collocamento non ancora affluito  al  predetto  conto.  Gli
          atti compiuti in violazione della presente norma sono nulli
          e la nullita' deve essere rilevata d'ufficio  dal  giudice.
          Tali  atti  non  comportano   pertanto   alcun   onere   di
          accantonamento sulle  giacenze  del  conto  e  sulle  somme
          provenienti dal predetto collocamento. 
              6-bis. Ai  conti  e  depositi  intestati  al  Ministero
          presso il sistema bancario e  utilizzati  per  la  gestione
          della liquidita' si applicano le disposizioni del comma 6. 
              7. 
              8. Il conto non puo'  presentare  saldi  a  debito  del
          Ministero.  Qualora   alla   chiusura   giornaliera   della
          contabilita' della  Banca  d'Italia  dovesse  risultare  un
          saldo a debito del Ministero, la Banca lo scrittura  in  un
          conto provvisorio, regolato al tasso ufficiale  di  sconto,
          ne da' immediata comunicazione al Ministro e  non  effettua
          ulteriori pagamenti per il servizio  di  tesoreria  fino  a
          quando il debito non risulti estinto. 
              9.» 
              - Si riporta il testo  dell'art.  46  del  gia'  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  398  del  2003,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 46 (Criteri e modalita' per l'acquisto dei titoli
          di Stato). - 1. I conferimenti  di  cui  all'art.  45  sono
          impiegati dal Fondo: 
                a) per il caso previsto alla lettera a) dell'art. 45,
          per l'equivalente riduzione della consistenza dei titoli di
          Stato in circolazione pari al valore nominale dei medesimi; 
                b) con riferimenti alle lettere b), c), d), e), f), e
          g) dell'art. 45, nell'acquisto dei titoli di Stato,  o  nel
          rimborso dei titoli che vengono a scadere a  decorrere  dal
          1° gennaio 1995, nonche' per l'acquisto  di  partecipazioni
          azionarie possedute da societa' delle quali il  Tesoro  sia
          unico azionista, ai fini della loro dismissione. 
              2. Le operazioni di acquisto di cui  al  comma  1  sono
          effettuate per il tramite della Banca d'Italia o  di  altri
          intermediari abilitati. Dette operazioni sono esenti  dalla
          tassa di cui all'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923,
          n. 3278, e successive modificazioni. 
              3.  Sulle  giacenze  del  Fondo   la   Banca   d'Italia
          corrisponde semestralmente un tasso pari a quello del conto
          denominato: «Disponibilita' del Tesoro per il  servizio  di
          tesoreria». 
              4.  Al  Fondo  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 5, comma 6».